Reddito di cittadinanza, circolare INPS n. 43/2019: requisiti e come fare domanda

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, pubblicata la circolare INPS n. 43/2019 con tutti i dettagli su requisiti, calcolo dell'importo e come fare domanda. Il documento di prassi ancora non include le novità introdotte alla Camera durante l'iter di conversione in legge del “decretone”.

Reddito di cittadinanza, circolare INPS n. 43/2019: requisiti e come fare domanda

Reddito di cittadinanza, l’INPS in data 20 marzo 2019 ha pubblicato la circolare n. 43 contenente tutte le regole su requisiti e come fare domanda.

Una circolare che, tuttavia, ancora non può recepire le novità introdotte al decretone in sede di conversione e che, gioco forza, necessiterà di ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo tuttavia, quando ormai è già partita la fase di presentazione della domanda per l’accesso al reddito di cittadinanza, la circolare INPS n. 43/2019 fa il punto dei requisiti necessari, sulle modalità di calcolo dell’importo riconosciuto e sugli adempimenti che riguarderanno i percettori del sussidio.

Il tutto con una postilla importante: nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5.894 milioni di euro per il 2019, 7.131 per il 2020, 7.355 per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per garantire la sostenibilità finanziaria della misura sarà rimodulato e ridotto l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto, mediante l’adozione di un apposito decreto.

Scendiamo ora nel dettaglio analizzando le regole contenute nella circolare INPS n. 43/2019 e tutti i requisiti per poter fare domanda di reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, circolare INPS n. 43/2019: le novità sulla composizione del nucleo familiare

Tra i primi chiarimenti forniti nella circolare INPS n. 43 del 20 marzo 2019, l’Istituto riepiloga le novità introdotte dal decreto n. 4/2019 in merito alla definizione del nucleo familiare, che cambia non solo per fare domanda di reddito di cittadinanza ma per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate.

Il riferimento normativo da considerare è l’articolo 3 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, al quale il decreto legge n, 4/2019 ha apportato le seguenti modifiche:

  • i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I medesimi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare qualora di età inferiore a 26 anni, a loro carico ai fini Irpef, non coniugato e/o senza figli.

È questa la base dalla quale partire per la verifica dei requisiti richiesti per l’accesso al reddito di cittadinanza, sui quali la circolare INPS n. 43 si sofferma in maniera dettagliata, omettendo tuttavia di inserire le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto, non essendo ancora stato approvato in via definitiva dal Parlamento.

Prima di analizzare le regole più importanti, si riporta di seguito in allegato la circolare INPS sul reddito di cittadinanza pubblicata il 20 marzo 2019:

INPS - circolare numero 43 del 20 marzo 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, circolare INPS: tutti i requisiti necessari per fare domanda

La circolare INPS n. 43 parte indicando quali sono i requisiti necessari per il reddito di cittadinanza che non riguardano solo il valore massimo del modello ISEE presentato e i beni patrimoniali posseduti, ma anche quelli relativi alla residenza del richiedente.

Reddito di cittadinanza, requisiti relativi a residenza, cittadinanza e soggiorno

Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno sono autodichiarati sotto la propria responsabilità e saranno i comuni a dover effettuarne la verifica.

Requisiti di reddito e patrimonio per il reddito di cittadinanza

Per la verifica dei requisiti di reddito e patrimonio è necessario considerare quanto contenuto nel modello ISEE. Ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc si considerano idonee le attestazioni ISEE ordinaria e corrente.

All’atto di presentazione della domanda, specifica la circolare INPS, basterà aver presentato la DSU ai fini ISEE, tenuto conto dei tempi per il rilascio dell’attestazione da parte dell’INPS.

All’atto della presentazione della domanda, quindi, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo.
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

I parametri della scala di equivalenza per il Reddito di cittadinanza sono determinati nel seguente modo:

  • parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare,
  • incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18
  • incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Per quel che riguarda invece i beni durevoli, per richiedere il reddito di cittadinanza sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Requisiti di compatibilità

L’INPS ricorda inoltre che non possono fare domanda di reddito di cittadinanza i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Si ricorda che nel corso dell’iter di conversione del decreto è stato stabilito che tale causa di esclusione non si applichi a tutta la famiglia ma solo personalmente al soggetto dimissionario.

La novità, non ancora inserita nella circolare INPS n. 43/2019, diventerà ufficiale non appena il decreto sarà convertito ufficialmente in legge.

Non è causa di esclusione invece la percezione della Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Domanda reddito di cittadinanza dopo il quinto giorno di ogni mese

La domanda per richiedere il reddito di cittadinanza potrà essere presentata dopo il quinto giorno di ogni mese, o in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso le Poste o i CAF convenzionati INPS.

L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda ed è a questo punto che presso le Poste sarà possibile ritirare la Carta RdC, dopo il quinto giorno del mese.

Ma come sarà possibile utilizzare l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto?

La circolare INPS spiega che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.

Sarà possibile effettuare un solo bonifico al mese per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.

Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.

Le spese effettuate saranno tenute sotto stretto controllo dal MEF, che si avvarrà delle piattaforme informatiche SIUSS e SIUPL.

Reddito di cittadinanza, addio carta REI

Il reddito di cittadinanza ha portato all’abolizione del reddito di inclusione, il REI che già a partire da marzo non può più essere richiesto e, a partire da aprile, non viene più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Si poteva fare domanda di REI fino al 28 febbraio 2019 e, per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.

L’INPS specifica in chiusura che l’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporterà la decadenza dalla domanda di ReI.

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