Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli? Che succede se si perdono i requisiti

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza: quando si perde il diritto a percepirlo? Che succede se non si effettuano le comunicazioni dovute? In che modo vengono eseguiti i controlli sui beneficiari? Facciamo il punto sulle regole previste e sulle conseguenze per chi perde i requisiti.

Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli? Che succede se si perdono i requisiti

Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli e quali sono le conseguenze se si perdono i requisiti?

Andiamo a descrivere il quadro delle sanzioni previste in caso di mancata o mendace comunicazione quando dovuta, le cause di decadenza e le diverse tipologie di controlli effettuati.

Il reddito di cittadinanza, in vigore dal 2019, permette a chi risponde a determinati requisiti di ricevere, a partire dal mese successivo a quello della richiesta, un un assegno mensile fino a un importo massimo di 780 euro, nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona.

Questi requisiti, tuttavia, devono permanere nel corso di tutto il periodo in cui si percepisce il beneficio (18 mesi con possibile rinnovo per altri 18). Nel caso mutino, cambia anche l’importo dell’assegno percepito o addirittura è prevista la cessazione del beneficio.

Ecco quindi una panoramica generale sulle possibili conseguenze in ordine al mutamento dei requisiti e le regole relative ai controlli.

Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli? Che succede se si perdono i requisiti

L’art. 7 del DL 4/2019 che ha introdotto la misura, prevede al comma 5 che si decade dal diritto di percepire il Reddito di cittadinanza quando, anche solo uno dei componenti del nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, senza addurre giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue (con un compenso superiore all’assegno) oppure, in ipotesi di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • svolga attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato e venga sorpreso dalle autorità competenti.

Reddito di cittadinanza: come funzionano i controlli

Il meccanismo dei controlli su chi percepisce la misura integrativa al reddito è piuttosto complesso e chiama in causa diversi attori, tra l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Guardia di Finanza e le altre autorità di controllo.

In linea generale, le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Reddito di cittadinanza (per i quali si rimanda al portale ministeriale dedicato) vengono effettuate dall’Inps cui la domanda è diretta.

Controllo che, insieme a quello della Guardia di Finanza, può avvenire ad opera dell’Inps anche a posteriori e a campione.

L’Istituto, inoltre, nella sua attività di controllo, può incrociare i dati provenienti da altri enti e verificare con semplicità se i requisiti ci sono o permangono: quelli dell’ACI (Automobile Club d’Italia), dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero di Giustizia, delle Regioni e dei Comuni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge, invece, le attività di controllo successive alla concessione dell’assegno, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del sussidio.

I controlli, invece, dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare spettano al Comune di residenza indicato dal richiedente al momento di presentazione della domanda.

Reddito di cittadinanza: le conseguenze penali in caso di violazione

Le frodi commesse per ottenere il Reddito di cittadinanza, costituiscono reato e possono comportare anche delle serie conseguenze penali.

Sempre l’articolo 7 del citato decreto, al comma 1, prevede chi presenti dichiarazioni o documenti falsi oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni.

E ancora, si rischia la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui, chi già riceve l’assegno, ometta di comunicare delle variazioni di reddito o patrimonio o altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici.

Peraltro, in entrambi i casi, si decade automaticamente dal beneficio ed si deve restituire integralmente quanto indebitamente percepito.

Reddito di cittadinanza: le altre sanzioni in caso di violazione

Ci sono poi altre violazioni per cui si incorre in sanzioni di tipo amministrativo o civile che determinano, soprattutto, delle decurtazioni dall’assegno percepito.

  • Per chi non si presenta senza un giustificato motivo alle convocazioni previste dal decreto, è prevista:
    • la decurtazione di una mensilità del reddito in caso di prima mancata presentazione;
    • la decurtazione di due mensilità del reddito alla seconda mancata presentazione;
    • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  • Chi invece non partecipa alle iniziative di orientamento rischia:
    • la decurtazione di due mensilità in caso di prima mancata presentazione;
    • la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
  • Chi non rispetta gli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o gli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute rischia:
    • la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
    • la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
    • la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
    • la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

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