Nucleo familiare ISEE 2019: chi ne fa parte e come cambia

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Nucleo familiare ISEE 2019: chi ne fa parte e come cambia. Il decreto legge sul reddito di cittadinanza ne modifica la definizione del DPCM numero 159 del 2013, le novità si applicano anche ad altre prestazioni sociali agevolate.

Nucleo familiare ISEE 2019: chi ne fa parte e come cambia

Nucleo familiare ISEE 2019: chi ne fa parte e come cambia? Il decreto legge sul reddito di cittadinanza ridefinisce in parte quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 2013, introducendo novità per chi è separato o divorziato e per i giovani sotto i 26 anni.

Il reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari.Tra i requisiti fondamentali da rispettare c’è la soglia di reddito: il limite ISEE per ottenere l’assegno è 9.360 euro.

La misura di sostegno non è destinata al singolo soggetto, ma al nucleo familiare che deve rispondere alle caratteristiche richieste. Definirne i confini e chiarire le regole per stabilire come si compone è fondamentale per verificare se si possiedono i requisiti necessari per beneficiare del reddito di cittadinanza.

Ma anche di altre prestazioni sociali agevolate. A sottolinearlo è proprio l’articolo 2, comma 5, del decreto legge numero 4 del 29 gennaio 2019 che introduce le modifiche alla definizione di nucleo familiare.

Nucleo familiare ISEE 2019, chi ne fa parte: famiglia anagrafica e familiari a carico

L’indicatore della situazione reddituale, ISEE, è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente del nucleo familiare.

Stabilire chi ne fa parte è fondamentale per effettuare il calcolo: per definire il nucleo familiare ai fini ISEE, è necessario considerare sia la famiglia anagrafica che i componenti fiscalmente a carico.

Per famiglia anagrafica, come si legge nell’articolo 4 del DPR numero 223 del 1989, si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

Ma nel calcolo del reddito familiare bisogna considerare anche i soggetti fiscalmente a carico, che possono anche avere residenza diversa: la famiglia anagrafica, quindi, può non coincidere con il nucleo familiare.

E infatti possono essere considerati a carico i coniugi, i figli, altri familiari o affini come genitori, fratelli e sorelle, nuore o suoceri che abbiano un reddito non superiore ai 2.840,51 euro. Ma in questo ultimo caso solo se conviventi o destinatari di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La definizione di nucleo familiare si può rintracciare nella legge numero 159 del 2013, che all’articolo 3 stabilisce:

  1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
  2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
  3. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
  4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
    • quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;
    • quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile;
    • quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    • quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
  5. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  6. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
    genitori, da lui identificato.
  7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 è considerato nucleo familiare a sé stante salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Nucleo familiare ISEE 2019: chi ne fa parte e come cambia

Il decreto legge Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, nella definizione del concetto di nucleo familiare, richiama e adotta quanto è stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 5 dicembre 2013, ma introduce delle modifiche per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati e i figli sotto i 26 anni.

Come più volte sottolineato dallo stesso vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, si tratta di norme anti furbetti progettate per evitare che al reddito di cittadinanza, e di conseguenza a tutte le altre prestazioni sociali agevolate, abbiano accesso cittadini che non ne hanno diritto.

L’articolo 2, comma 5, decreto legge numero 4 del 29 gennaio 2019 stabilisce che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione.

Una cautela inserita per evitare che si ricorra a false separazioni per abbattere l’ISEE e avere accesso all’assegno.

Per quanto riguarda i giovani, il decreto stabilisce che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Il Decreto introduce una precisazione sull’età: fino ai 26 anni e in presenza delle condizioni specificate si rientra nel nucleo familiare dei genitori anche se si vive da soli, in questo modo è più difficile essere sotto la soglia dei 9.360 euro per richiedere il reddito di cittadinanza e altre prestazioni agevolate.

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