Reddito di cittadinanza, novità su sospensione e risorse nel Decreto Sostegni

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, novità sul regime di sospensione dell'assegno in caso si trovi lavoro e nuove risorse stanziate a favore della misura. Queste le novità introdotte dal nuovo Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Reddito di cittadinanza, novità su sospensione e risorse nel Decreto Sostegni

Reddito di cittadinanza: ci sono novità sia sul regime di sospensione dell’assegno nel caso il beneficiario trovi un lavoro sia sulle risorse stanziate per finanziare la misura.

Il Decreto Sostegni, pubblicato il 22 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale, mette a disposizione 1 miliardo di Euro che va ad aggiungersi alle risorse già stanziate.

Lo aveva già annunciato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando in occasione dell’audizione tenutasi presso le commissioni Lavoro congiunte Camera e Senato del 15 marzo 2021.

Il Ministro aveva reso nota l’intenzione di rimodulare la misura con riferimento alla sua sospensione nel caso in cui il beneficiario trovasse un’occupazione, anche breve, senza che gli venisse ridotta la somma riconosciuta una volta conclusa l’esperienza di lavoro.

Un proposito, quello del Ministro Orlando, che si è concretizzato nel testo ufficiale del Decreto Sostegni (DL del 22 marzo 2021 n.41).

Reddito di cittadinanza, novità sulla sospensione e nuove risorse nel Decreto Sostegni

Il contenuto dell’articolo 11 dell’appena varato Decreto Sostegni, titolato “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza”, ha di fatto confermato quanto preannunciato dal Ministro del Lavoro nell’audizione del 15 marzo.

Ecco, quindi, che solo per quest’anno le regole cambiano per coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza e trovano un lavoro a termine che determini un incremento del reddito familiare tale da escluderli dal beneficio.

Secondo quanto stabilito dalla disposizione, nel caso citato la misura viene sospesa per il periodo lavorativo per non più di sei mesi, per poi riprendere a decorrere, una volta concluso il rapporto di lavoro, immutata nell’ammontare per il lasso di tempo residuo, purché il reddito familiare complessivo non superi i 10.000 Euro annui.

In particolare, la norma ha previsto quanto segue:

Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare (...) fino al limite massimo di Euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.”

Peraltro, la rilevanza del reddito di cittadinanza quale misura di lotta alla povertà è stata confermata dal suo rifinanziamento con ulteriori risorse.

Si tratta di un 1 miliardo di Euro stanziato dal Decreto Sostegni che andrebbe ad aggiungersi ai 4 miliardi già indicati nella Legge di Bilancio 2021 per i prossimi nove anni. Oltre ai 7,3 miliardi che vengono dalla DL numero 4 del 2019 che ha istituito il reddito di cittadinanza previsti per il 2021.

Reddito di cittadinanza: le regole ordinarie sulla sospensione

La disciplina transitoria introdotta dal Decreto Sostegni riferita alle regole sulla sospensione annunciata, prima, dal Ministro Orlando in occasione dell’audizione del 15 marzo e messa nero su bianco, poi, nel testo del Decreto Sostegni assume una sensibile rilevanza.

Il regime ordinario, adesso congelato, prevede dei limiti ben precisi. Infatti, quando anche un solo componente del nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza trova lavoro aumentando il reddito familiare, l’assegno viene diminuito o addirittura revocato.

Il reddito di cittadinanza, infatti, si compone di due diverse quote:

  • la prima, quella che integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 Euro annui (massimo di 500 Euro al mese);
  • la seconda che va a rimborsare un eventuale costo dell’affitto o della rata del mutuo.

Tuttavia, nel caso in cui un componente della famiglia, nel corso del periodo di fruizione trovi un’occupazione si possono, a seconda del reddito percepito dal beneficiario con la nuova attività, presentare due circostanze:

  • la prima quota si riduce ma la seconda continua ad essere corrisposta;
  • entrambe decadono perché vengono meno i requisiti.

Un meccanismo che viene ampiamente spiegato dall’INPS con la circolare numero 100 del 5 luglio 2019 che fornisce tutte le istruzioni del caso.

Si ricorda che il titolare del reddito di cittadinanza, secondo il regime adesso sospeso dal Decreto Sostegni, è obbligato a dichiarare la variazione della situazione lavorativa al patronato di riferimento, propria o di uno dei componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’evento, pena la perdita del beneficio.

Secondo quanto stabilito dal neo Decreto Sostegni, quindi, questo particolare regime non trova applicazione per il 2021 e lo scopo è chiaro: incentivare i percettori del reddito di cittadinanza a rientrare nel mondo del lavoro, anche se per brevi periodi.

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