Assegno unico, ricalcolo e conguagli sul sito INPS: come funziona il nuovo servizio

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Assegno unico, nuovo servizio attivo dal 10 giugno per la verifica di ricalcolo e conguaglio dell'importo. In chiaro le somme in più erogate e gli addebiti disposti a seguito dei controlli effettuati dall'INPS

Assegno unico, ricalcolo e conguagli sul sito INPS: come funziona il nuovo servizio

Assegno unico, ricalcolo e conguagli in chiaro sul sito dell’INPS.

È attivo dal 10 giugno 2023 il nuovo servizio dedicato alle operazioni di conguaglio che sono state al centro dell’attenzione in relazione ai pagamenti del mese di maggio.

Una nuova funzionalità disponibile all’interno del servizio online dedicato all’assegno unico e universale per i figli a carico consente di visualizzare le somme in più erogate o i conguagli a debito disposti, per i quali il recupero sarà effettuato sulle rate mensili spettanti.

Non cambiano le modalità di accesso: SPID, CIE o CNS sono le credenziali che consentono di visualizzare la propria situazione.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di assegno unico, agevolazioni in busta paga ed altri aggiornamenti fiscali le lettrici ed i lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Assegno unico, ricalcolo e conguagli sul sito INPS: come funziona il nuovo servizio

L’assegno unico di maggio è stato caratterizzato da notevoli ritardi nel pagamento rispetto alle consuete date. Una situazione legata ad una fase di verifica centralizzata degli importi erogati, ai fini delle operazioni di conguaglio in positivo o in negativo.

Alle famiglie interessate l’INPS ha inviato un’apposita comunicazione tramite sms o email e il messaggio n. 1947 pubblicato il 26 maggio 2023 ha illustrato le procedure operative effettuate ai fini della compensazione degli importi.

Con lo stesso messaggio è stato annunciato il lancio di una nuova funzionalità volta a consentire ai beneficiari dell’assegno unico di visualizzare gli importi rimborsati e le somme che invece dovranno essere restituite all’INPS. La conferma dell’attivazione del servizio è stata comunicata dall’Istituto il 9 giugno.

Il valore del ricalcolo e dei conguagli effettuati sono quindi disponibili online a partire dal 10 giugno 2023, nella sezione della procedura AUU denominata “Conguagli”, disponibile accedendo al dettaglio della domanda inoltrata.

Alla procedura si accede secondo le modalità consuete, ossia mediante credenziali SPID, CIE o CNS, ed è possibile visualizzare il ricalcolo effettuato sulle mensilità erogate.

Il servizio informa inoltre che in caso di conguaglio a debito l’importo recuperato dall’INPS sulle singole competenze non supera il 20 per cento del totale della rata mensile in pagamento. Questo significa che in caso di somme da restituire, l’importo verrà decurtato secondo il limite indicato sulle singole rate in pagamento.

In caso invece di ricalcolo positivo, tramite il servizio messo a punto dall’INPS è possibile visualizzare la competenza sulla quale sono state erogate le ulteriori somme emerse a seguito dei controlli effettuati.

Manca tuttavia una spiegazione di dettaglio dei motivi di ricalcoli e conguagli effettuati. Non è quindi possibile visualizzare le specifiche relative alla propria situazione ma, in tal caso, il comunicato stampa pubblicato dall’INPS il 9 giugno evidenzia che è possibile rivolgersi al Contact Center o alle strutture territoriali per assistenza e supporto sui conguagli eseguiti sull’assegno unico.

Assegno unico, comunicato stampa INPS del 9 giugno 2023
Al via il nuovo pannello informativo su ricalcolo e conguagli dell’AUU

Dall’ISEE al recupero delle maggiorazioni: i perché di ricalcolo e conguagli dell’assegno unico

In mancanza di indicazioni specifiche sulle singole situazioni, per comprendere le ragioni alla base delle operazioni di conguaglio effettuate dall’INPS bisogna tornare a quanto indicato nel messaggio dello scorso 26 maggio, all’interno del quale sono illustrate le casistiche prese in esame.

Le variazioni alla DSU, il documento alla base del calcolo del modello ISEE, rappresentano la principale causa dei ricalcoli sull’assegno unico effettuati, sia a debito che a credito.

In aggiunta, le ulteriori motivazioni sono le seguenti:

  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
  • importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
  • conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
  • eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
  • rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
  • ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
  • ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
  • importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

Sia le novità introdotte negli ultimi mesi che le situazioni relative alle domande aggiornate in corso d’anno sono quindi alla base dei conguagli e dei ricalcoli effettuati dall’INPS. Controlli a tutto campo per i quali tramite i servizi INPS è possibile conoscere ulteriori dettagli, anche se non esaustivi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network