Rapporto sul personale maschile e femminile: le sanzioni per chi non invia i dati sulla parità di genere

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Rapporto sul personale maschile e femminile: sanzioni per le aziende con più di 50 dipendenti che non inviano i dati sulla parità di genere entro la scadenza o trasmettono informazioni incomplete o non veritiere. Regole e tempi da seguire.

Rapporto sul personale maschile e femminile: le sanzioni per chi non invia i dati sulla parità di genere

Rapporto sul personale maschile e femminile: per le aziende con più di 50 dipendenti che non rispettano la scadenza del 14 ottobre o che inviano dati falsi e incompleti sono previste sanzioni fino a 5.000 euro.

A vigilare, oltre ai consiglieri e alle consigliere di parità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Eventuali anomalie ostacolano anche la certificazione della parità di genere.

Rapporto sul personale maschile e femminile: sollecito prima delle sanzioni per chi non invia i dati

A stabilire le regole da seguire per redigere il rapporto biennale sul personale maschile e femminile, e le sanzioni per chi non le rispetta, è l’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, così come rivisto dalla legge n. 275 del 2021.

Le novità introdotte alla fine dello scorso anno hanno esteso l’obbligo di trasmettere i dati sulla parità di genere anche alle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti, dimezzando il limite previsto in precedenza. Sotto questa soglia, l’invio è facoltativo.

Le nuove modalità operative da seguire sono state stabilite con il decreto interministeriale del 29 marzo 2022 e sul portale ServiziLavoro è stato attivata la procedura online da seguire per la trasmissione delle informazioni richieste: dal numero di occupati e occupate ai valori sulla retribuzione.

Per il primo anno di operatività del rapporto biennale sul personale maschile e femminile, nella sua nuova veste, è stata stabilita la scadenza del 30 settembre per procedere con l’invio. A seguito di problemi tecnici riscontrati sul portale del Ministero del Lavoro, la data è stata spostata al 14 ottobre. A regime il termine è fissato al 30 aprile successivo al biennio di riferimento.

Ma cosa accade se le aziende non inviano entro i termini questa fotografia della parità di genere ?

La consigliera e il consigliere di parità dei territori di riferimento delle aziende monitorano sull’invio dei dati: su segnalazione di questi ultimi, la Direzione regionale del lavoro invita le aziende a provvedere entro una nuova scadenza di 60 giorni.

Rapporto sul personale maschile e femminile: le sanzioni per chi non invia i dati sulla parità di genere

Se le aziende non redigono e trasmettono tramite serviziLavoro il rapporto sul personale maschile e femminile entro il nuovo termine, si applicano le sanzioni previste per le inosservanze delle disposizione impartite dagli Ispettori del Lavoro.

A regolarle è l’articolo 11 del DPR n. 520/1955: le imprese che non hanno inviato i dati sulla parità di genere sono chiamate a pagare dai 103,29 euro ai 516,46 euro.

Ma c’è ancora un altro termine da considerare: se l’azienda non provvede a mettersi in regola sull’adempimento comunicativo che riguarda le pari opportunità per oltre 12 mesi, è esclusa per un anno da eventuali benefici contributivi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, inoltre, vigila sulla veridicità dei rapporti e in caso di invio di dati non veritieri o incompleti si applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

Per un quadro completo sul tema, inoltre, bisogna specificare che eventuali criticità sul rapporto sul personale maschile e femminile hanno un impatto anche sull’ottenimento della certificazione della parità di genere introdotta in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Alle aziende interessate sarà concesso un termine massimo non superiore a 120 giorni per rimuovere eventuali anomalie e criticità presenti nel rapporto.

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