Congedo di paternità, riposi e permessi: dall’Ispettorato del Lavoro i chiarimenti sulle sanzioni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Nella nota n. 2414 del 6 dicembre 2022 l'Ispettorato del Lavoro fornisce i chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle novità introdotte dalla direttiva UE sul congedo di paternità, riposi e permessi, in vigore dallo scorso agosto

Congedo di paternità, riposi e permessi: dall'Ispettorato del Lavoro i chiarimenti sulle sanzioni

L’Ispettorato del Lavoro fornisce i chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare alle novità introdotte dalla direttiva UE per migliorare la conciliazione dei tempi vita lavoro di genitori e caregivers.

Le novità sono contenute nella nota n. 2414, pubblicata il 6 dicembre 2022.

La direttiva 2019/1158 è stata recepita dal DL n. 105/2022 in vigore dallo scorso 13 agosto. L’INL si sofferma sulle diverse sanzioni applicabili nei casi previsti dalla direttiva, in particolare congedo di paternità, riposi e permessi, divieto di licenziamento e diritto al rientro.

Sono previste sanzioni fino a 2.582 euro per chi dovesse rifiutare oppure ostacolare la fruizione del diritto di assenza dal lavoro.

Congedo di paternità, riposi e permessi: dall’Ispettorato del Lavoro i chiarimenti sulle sanzioni

Dopo l’attuazione della direttiva europea 2019/1158, finalizzata a conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i caregivers, dall’Ispettorato del Lavoro, tramite la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, arrivano i chiarimenti sulle sanzioni che si possono applicare nel caso in cui le nuove norme non vengano rispettate.

Questa direttiva è stata recepita dal decreto legge n. 105/2022 in vigore dallo scorso 13 agosto. Sono state introdotte, dunque, nuove misure per favorire la parità di genere e una migliore distribuzione delle responsabilità di cura all’interno delle famiglie.

Tra le modifiche per migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare ci sono anche quelle in materia di congedo parentale, in particolare il congedo di paternità.

Il congedo di paternità obbligatorio (art. 2, comma 1 lett. c), del Dlgs. n. 105/2022) è riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere il congedo richiesto secondo le consuete modalità. Nel caso in cui il diritto alla fruizione fosse ostacolato o rifiutato sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 516 a 2.582 euro.

Gli ispettori, dunque, dovranno verificare se una eventuale mancata fruizione è dovuta al comportamento del datore di lavoro.

L’Ispettorato, inoltre, sottolinea come la richiesta di un preavviso di 5 giorni non possa essere considerata un ostacolo, a meno di un eventuale parto anticipato.

Per quanto riguarda, invece, il congedo di paternità alternativo, cioè quello riconosciuto in sostituzione della madre in caso di situazioni particolarmente gravi, il rifiuto o l’ostacolo all’esercizio del diritto è punito con l’arresto fino a 6 mesi. Inoltre, il datore di lavoro non potrà ricevere la certificazione della parità di genere.

Riposi, permessi e divieto di licenziamento: i chiarimenti dell’INL sulle sanzioni applicabili

La direttiva UE e il decreto che la recepisce hanno introdotto anche diverse novità relative agli altri diritti per i genitori, come ad esempio:

  • il divieto di licenziamento;
  • il diritto al rientro e alla conservazione del posto;
  • diritti relativi a riposi e permessi.

Con le novità introdotte in tema di paternità, i padri lavoratori potranno beneficiare anche del divieto di licenziamento (art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001), valido fino al compimento del primo anno di età del bambino. Per la mancata osservazione, è prevista una sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro. La stessa penale si applica per la violazione del diritto al rientro e alla conservazione del posto.

Un altro dei provvedimenti del Dlgs n. 105/2022 estende il regime sanzionatorio (multa da 516 a 2.582 euro) previsto per le disposizioni relative ai riposi giornalieri dei genitori a quelle che riguardano i riposi e i permessi per i figli con grave disabilità ed i riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento.

Per quanto riguarda la fruizione di riposi e permessi per i figli con grave disabilità:

“al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile ed il convivente di fatto, anche per il caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo. ”

Infine, l’Ispettorato del lavoro precisa la disciplina da applicare in relazione al regime intertemporale, cioè l’applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

A questo proposito, il divieto di licenziamento e l’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni sono applicati anche nel caso in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, purché il congedo di paternità sia stato fruito anche solo in parte dopo tale data.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 2414 del 6 dicembre 2022
D.lgs n.105/2022 - Attuazione della Direttiva UE 2019/1158 - Equilibrio tra attività professione e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza - Sistema sanzionatorio

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