Contributi Inps artigiani e commercianti 2018: aliquote e scadenze

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Contributi Inps artigiani e commercianti 2018, aumenta l'aliquota applicata ai redditi. Ecco minimale e massimale, scadenze e agevolazioni contenuti nella circolare Inps numero 27 del 12 febbraio.

Contributi Inps artigiani e commercianti 2018: aliquote e scadenze

Contributi artigiani e commercianti 2018: aliquote, minimale di reddito e massimale sono stati pubblicati dall’Inps con la circolare numero 27 del 12 febbraio.

Viene confermato l’aumento dell’aliquota dei contributi per gli artigiani e i commercianti che, a partire dal 1° gennaio 2018, sarà pari al 24% così come per tutti gli iscritti alle Gestioni autonome Inps.

La circolare n. 27/2018 aggiorna inoltre il massimale di reddito e il minimale al fine del calcolo del contributo IVS, così come fornisce un utile riepilogo delle scadenze per il versamento.

Così come anticipato negli scorsi giorni, viene confermato che per fruire dell’agevolazione rivolta ai contribuenti in regime forfettario non sarà necessario inviare una nuova domanda all’Inps qualora si sia già fruito della riduzione dei contributi nel 2017.

Di seguito tutte le novità e le regole in merito ai contributi per artigiani e commercianti 2018 contenute nella circolare Inps numero 27 del 12 febbraio 2018.

Contributi Inps artigiani e commercianti 2018

L’aliquota dei contributi Inps per i lavoratori artigiani e commercianti iscritti all’Inps è fissata al 24% a partire dal 2018 per effetto di quanto previsto dall’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011.

Anche per l’anno 2018 la circolare Inps chiarisce che continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi Inps dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali di età maggiore ai 65 anni e già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota ridotta dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, obbligo prorogato fino al 31 dicembre 2018.

All’importo dei contributi Inps artigiani e commercianti sommano il contributo per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Di seguito tutti i dettagli su quanto previsto dalla circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2018 di seguito allegata:

Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2018
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2018

Contributi IVS artigiani e commercianti sul minimale di reddito 2018

Per l’anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai
fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.710,00 euro.

Le aliquote dei contributi Inps dovuti nel 2018 vengono pertanto così determinate:

SoggettiArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai
21 anni
24% 24,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21% 21,09%

La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito minimale risulta così suddiviso:

SoggettiArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta pari a:

SoggettiArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 314,82 (314,20 IVS + 0,62 maternità) 316,00 (315,38 IVS +0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 275,55 (274,93 IVS + 0,62 maternità) 276,72 (276,10 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.710,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 46.630,00 euro.

Per i redditi superiori a 46.630,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale e le aliquote dei contributi sono così determinate:

Soggettiscaglione di redditoArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 24 % 24,09 %
da 46.630,00 25 % 25,09 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 46.630,00 21 % 21,09 %
da 46.630,00 22 % 22,09 %

Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.

Massimale imponibile di reddito annuo

La circolare Inps precisa che in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2018 pari a 46.630,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2018, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 77.717,00 euro (46.630,00 euro più 31.087,00 euro).

I redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I limiti individuali sopra riportati riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a 101.427,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS è quindi determinato nella seguente misura:

  • Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
SoggettiArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 18.962,95 (46.630,00*24% +31.087,00*25%) 19.032,90 (46.630,00*24,09 % +31.087,00*25,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 16.631,44 (46.630,00*21% +31.087,00*22%) 16.701,39 (46.630,00*21,09% +31.087,00 *22,09%)
  • Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
SoggettiArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 24.890,45 (46.630,00*24% +54.797,00*25%) 24.981,73 (46.630,00*24,09 % +54.797,00*25,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21.847,64 (46.630,00*21%
+54.797,00*22%)
21.946,36 (46.630,00*21,09% +54.797,00*22,09%)

Saldo contributi artigiani e commercianti e modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dai soggetti iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti nel 2018, la circolare del 12 febbraio specifica che l’importo:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019).

Perciò, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Contributi artigiani e commercianti eccedenti il minimale per le imprese con collaboratori

Quando il titolare dell’impresa si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale dovranno esser calcolati nelle seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito e di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Riduzione contributi Inps artigiani e commercianti in regime forfettario

È prorogata anche per il 2018 l’agevolazione per i contribuenti in regime forfettario, i quali possono beneficiare della riduzione dei contributi Inps dovuti.

Nel dettaglio, secondo quanto illustrato dall’Inps, l’accesso all’agevolazione ha natura facoltativa e per aderirvi sarà necessario presentare domanda che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.

Scadenze versamento contributi artigiani e commercianti 2018

Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito per gli iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti sono le seguenti:

  • 16 maggio 2018,
  • 21 agosto 2018,
  • 16 novembre 2018,
  • 18 febbraio 2019.

Per i contributi sulla quota eccedente il minimale, invece, le scadenze per il versamento sono le stesse previste per il pagamento dell’Irpef a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

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