Imposte sui redditi 2020, calcolo dell’acconto con metodo previsionale: istruzioni e novità

Non solo proroga delle imposte: in vista della scadenza dell'acconto Irpef, Ires ed Irap, il Decreto Liquidità apre al calcolo con metodo previsionale. Nessuna sanzione nel caso di scostamento non superiore al 20%. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 9/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2020.

Imposte sui redditi 2020, calcolo dell'acconto con metodo previsionale: istruzioni e novità

Non solo proroga: imposte sui redditi con calcolo previsionale degli acconti in scadenza del 30 giugno 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, fornisce le istruzioni operative.

Il Decreto Liquidità consente di effettuare il calcolo degli acconti di Irpef, Ires ed Irap con regole di maggior favore per il contribuente senza il rischio di sanzioni.

La novità è parte del pacchetto fiscale del Decreto Liquidità e si affianca alla proroga delle scadenze fiscali di aprile e maggio 2020.

Non si applicheranno sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto delle imposte sui redditi in misura non inferiore all’80% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi. Il calcolo con metodo previsionale potrà essere applicato per gli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.

Con il calcolo previsionale sarà quindi possibile versare fino ad un massimo del 20% in meno di acconto Irpef, Ires ed Irap rispetto a quanto effettivamente emerso in dichiarazione dei redditi 2020.

Calcolo acconto imposte sui redditi, Irpef, Ires ed Irap con metodo previsionale senza sanzioni. Le novita del DL Liquidità

Non si applicheranno sanzioni ed interessi nel caso di versamento non inferiore all’80% di quanto effettivamente dovuto.

Utilizzando il metodo di calcolo previsionale per l’acconto Irpef, Ires ed Irap di giugno, sarà ammesso uno scostamento pari ad un massimo del 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi 2020.

La novità è parte del pacchetto di misure in ambito fiscale previste dal Decreto Liquidità e con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 vengono fornite le prime istruzioni operative.

Decreto Liquidità - Decreto Legge numero 23/2020 del Governo Conte II: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E del 13 aprile 2020

L’Agenzia delle Entrate chiarisce in primo luogo che il calcolo con metodo previsionale potrà essere effettuato in considerazione sia della rata di acconto di giugno che dell’eventuale somma dovuta entro il mese di novembre.

L’innovazione consiste nella possibilità di adottare il metodo di calcolo di maggior favore senza il rischio di sanzioni.

Solitamente l’acconto delle imposte sui redditi si calcola con metodo storico, ovvero in base all’importo di Irpef, Ires ed Irap dovuto per l’anno precedente.

Il metodo previsionale di calcolo consente invece di tener conto delle perdite economiche subite nell’anno in sede di versamento dell’acconto di giugno.

Un metodo tanto vantaggioso quanto rischioso: nel caso di pagamento di un importo inferiore a quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi, sulla differenza si applicano sanzioni ed interessi.

Come riportato nella relazione illustrativa al Decreto Liquidità:

“Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.”

Una penalizzazione che il Decreto Liquidità cancella in vista dell’acconto di giugno 2020, a patto di non sforare il limite del 20% di differenza tra somma versata e somma effettivamente emersa in sede dichiarativa.

Imposte sui redditi: calcolo acconto con metodo previsionale anche per cedolare secca, imposte sostitutive, IVIE E IVAFE

La possibilità di adottare il metodo di calcolo previsionale si applica anche all’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.

Anche per la cedolare secca sugli affitti, così come per IVIE e IVAFE sarà possibile versare l’acconto in misura ridotta, senza rischiare l’applicazione di sanzioni nel caso di sforamenti inferiori al 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Calcolo con metodo previsionale: niente sanzioni nel caso di versamento Irpef, Ires ed Irap non inferiore all’80%

Bisognerà versare almeno l’80% dell’imposta effettivamente dovuta, determinata in base alla dichiarazione dei redditi 2020.

Il versamento delle imposte sui redditi determinato con il metodo di calcolo previsionale, effettuato considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, non potrà comportare uno scostamento superiore al 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Sono questi i paletti fissati dal Decreto Liquidità e sui quali si sofferma la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate.

La finalità della norma resta quella di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19, potrebbero registrare perdite economiche, con evidenti riflessi sull’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires ed Irap.

La sospensione parziale delle sanzioni applicate nel caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi 2020 sarà limitato al solo periodo d’imposta 2019.

Calcolo imposte con metodo previsionale: ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento

La soglia minima dell’80% delle imposte dovute a titolo di acconto potrà essere garantita anche con un versamento carente o omesso, purché sanato mediante il ricorso al ravvedimento operoso.

Il Decreto Liquidità non esclude la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile chiarisce quindi che, prima della notifica di atti di liquidazione o accertamento e di comunicazioni di irregolarità, sarà possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Se lo scostamento tra acconto versato e effettivamente dovuto (in base a dichiarazione dei redditi ed Irap) non risulti superiore al 20%, non si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

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