La procedura concorsuale non comporta l’automatica iscrizione a ruolo straordinario

Emiliano Marvulli - Imposte

Nel caso di iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo di imposte, sanzioni ed interessi relativi a un accertamento non definitivo, l'Amministrazione finanziaria deve indicare nella cartella di pagamento il fondato pericolo per la riscossione che ne ha legittimato la formazione

La procedura concorsuale non comporta l'automatica iscrizione a ruolo straordinario

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi ribandendo che, in caso di iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo di imposte, sanzioni ed interessi relativi a un accertamento non definitivo, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione che ne ha legittimato la formazione e non può limitarsi ad allegare il prodromico avviso di accertamento.

In mancanza l’atto è illegittimo e quindi nullo. A riguardo, il fatto che la società sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa al momento della notifica dell’atto impositivo comporta una mera facoltà da parte dell’Ufficio di iscrivere le imposte a ruolo straordinario.

Questo il contenuto dell’Ordinanza n. 1236 del 17 gennaio 2023.

La Sentenza

Il giudizio ha preso le mosse dalla notifica di una cartella di pagamento, contenente l’iscrizione a ruolo straordinario di cui all’art. 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa.

L’iscrizione era motivata dalla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione dell’importo complessivo delle maggiori imposte dovute dalla società per l’anno 2003, oltre a sanzioni.

Avverso la cartella esattoriale la società ha proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale perché l’atto impositivo era privo di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo per la riscossione.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado.

La CTR ha respinto l’appello erariale ritenendo, in linea con la pronuncia della CTP, che la cartella fosse priva di motivazione in ordine alla esistenza del pericolo per la riscossione perché ometteva di esplicitare le ragioni dell’iscrizione al ruolo straordinario.

In tal modo è stata ravvisata violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, risultando la società contribuente privata del suo diritto di sollevare eccezioni rispetto alla valutazione d’urgenza operata dall’Erario.

A nulla rileva il mero rinvio all’avviso di accertamento, pur motivato e notificato alla società, non potendosi evincere da quest’ultimo le ragioni dell’iscrizione straordinaria.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, degli artt. 11, 12, 15-bis, d.P.R. n. 602/1973.

A parere della ricorrente l’onere di motivazione della cartella di pagamento è assolto con l’allegazione al precedente avviso di accertamento, notificato peraltro in un momento in cui la società era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Ciò posto, la ricorrente ha rilevato che l’art. 7 della l. n. 212/2000 prescrive che sul titolo esecutivo vada riportato, in alternativa alla motivazione, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento e che tale previsione è ripresa dall’art. 12, comma terzo, del d.P.R. n. 602/1973 con riferimento alle indicazioni del ruolo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato ricorso della Parte pubblica.

È opportuno premettere che l’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall’art. 15-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, consente all’Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione, in misura pari ad un terzo, delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni).

Si tratta evidentemente di una procedura di carattere eccezionale poiché consente la riscossione dell’intero importo indicato in un atto impositivo non ancora definitivo, perciò passibile di annullamento in sede giurisdizionale.

Per tale motivo è richiesta, a norma dell’art. 11, comma 3 dello stesso decreto, la sussistenza del presupposto del “fondato pericolo per la riscossione” che ne legittima la formazione.

Sul tema la Corte di cassazione ha chiarito che l’omessa indicazione delle ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, l’Agenzia delle entrate abbia ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), finirebbe per compromettere il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario.

Né tantomeno rileva il semplice fatto che la società contribuente sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa all’atto della notifica dell’atto impositivo.

Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale legittima la domanda di ammissione al passivo dell’Erario per il credito di natura tributaria senza necessità di preventiva emissione del ruolo, con il che deve ritenersi che l’Amministrazione, in presenza di tale situazione, abbia la mera facoltà di iscrivere le imposte a ruolo straordinario, laddove intenda precostituirsi un “titolo” per mezzo di tale emissione, evidenziando nell’atto esattivo il proprio intendimento.

Al pari insufficiente appare il mero richiamo o l’allegazione al prodromico avviso di accertamento, che contiene certamente le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa, ma non anche il presupposto del periculum in mora che giustifica la procedura eccezionale di cui si parla.

L’obbligo di motivazione deriva dai principi generali in materia, contenuti nell’ art. 7, comma 3 della L. n. 212 del 2000 e nell’art. 12, co. 3 del D.P.R. n. 602/1973 secondo cui il ruolo, in mancanza dell’avviso di accertamento deve indicare “la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva.”

Nel caso di specie il giudice di merito ha dato corretta attuazione a tali principi perché ha accertato che nella cartella di pagamento non era stata fatta alcuna indicazione delle ragioni per cui l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere procedere all’iscrizione a ruolo straordinario della pretesa.

Da qui la illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di pericolo ed il rigetto del ricorso proposto dall’Ufficio finanziario.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1236 del 17 gennaio 2023
Nel caso di iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo di imposte, sanzioni ed interessi relativi a un accertamento non definitivo, l’Amministrazione finanziaria deve indicare nella cartella di pagamento il fondato pericolo per la riscossione che ne ha legittimato la formazione.

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