Proroga bonus lavoratori stagionali, turismo e spettacolo: 1.600 euro nel DL Sostegni bis

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Proroga bonus lavoratori stagionali, turismo e spettacolo: nel decreto Sostegni bis in arrivo 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021. La novità si legge nel testo del provvedimento approvato dal Governo il 20 maggio 2021, ancora in versione di bozza.

Proroga bonus lavoratori stagionali, turismo e spettacolo: 1.600 euro nel DL Sostegni bis

Bonus lavoratori stagionali, turismo e spettacolo: in arrivo 1.600 euro una tantum per i mesi di giugno e luglio 2021.

La proroga della misura dovrebbe vedere la luce con il Decreto Sostegni bis, approvato dal Governo in occasione del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021.

Si attende il testo ufficiale, ma i dettagli sulle novità in arrivo sono disponibili nell’ultima bozza aggiornata.

Chi ha avuto diritto, grazie al primo Decreto Sostegni, all’assegno omnicomprensivo di 2.400 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio, da quanto si legge nel testo in circolazione potrebbe avere la possibilità di ricevere altre due mensilità, sempre in un’unica soluzione.

Una platea di beneficiari che il precedente provvedimento emergenziale aveva individuato nei destinatari del bonus 1.000 euro del Decreto Ristori con l’aggiunta dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Proroga bonus lavoratori stagionali, turismo e spettacolo: 1.600 euro nel DL Sostegni bis

Attesi nel Decreto Sostegni bis nuovi aiuti per i lavoratori stagionali, del settore turistico e dello spettacolo, tra le categorie che più hanno sofferto la pandemia a causa delle chiusure imposte per contenere il contagio.

Ecco, quindi, che anche per i primi due mesi estivi, giugno e luglio 2021, il Governo Draghi sembra voler seguire per la strada già tracciata dai precedenti provvedimenti con l’unica differenza che, stavolta, il bonus sarà di 1.600 euro perché relativo, appunto, a due sole mensilità.

La bozza del Decreto Sostegni bis in materia di indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, che è stato approvato al Consiglio dei Ministri del 20 maggio e in attesa di pubblicazione, sembra infatti riprendere le fila dal primo Sostegni.

Si rammenta, peraltro, che la domanda per richiedere il bonus relativa alle tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 è ancora disponibile essendo la scadenza fissata al 31 maggio 2021.

Proroga bonus Covid per stagionali, lavoratori del turismo e dello spettacolo: a chi spetta

Dal quadro disegnato dal decreto Sostegni bis sulla stessa platea di beneficiari individuata del precedente provvedimento, i 1.600 euro da ricevere una tantum dovrebbero essere destinati, innanzitutto, ad un primo gruppo di soggetti costituito da:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti.

Costoro devono rispettare i seguenti requisiti:

  • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro quando dipendenti, o terminato, ridotto o sospeso l’attività se autonomi tra il 1° gennaio 2019 e la prossima data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
  • aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • non essere titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI sempre alla data di entrata in vigore del decreto.

Ci sono, poi, i lavoratori autonomi occasionali che devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • essere privi di partita IVA;
  • essere iscritti alla Gestione separata;
  • non avere un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.

E, ancora, le condizioni richieste ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio sono:

  • aver avuto un reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • essere iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.

Infine, i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per i quali sono previsti due canali:

  • coloro che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, un reddito relativo al 2019 non superiore a 75.000 euro e non risultano:
    • titolari di pensione;
    • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • titolari di contratto intermittente con corresponsione dell’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 81 del 2015;
  • coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto e un reddito relativo al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Si ricorda, infine, che nell’eventualità si rientri in più di una delle categorie citate il bonus potrà essere richiesto comunque una sola volta.

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