Sospensione contributi dicembre 2020, decreto Ristori quater: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sospensione contributi dicembre 2020, la circolare INPS numero 145 del 14 dicembre 2020 fornisce le istruzioni sulla proroga prevista dal decreto Ristori quater: i versamenti devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021.

Sospensione contributi dicembre 2020, decreto Ristori quater: le istruzioni INPS

Sospensione contributi dicembre 2020, con la circolare numero 145 del 14 dicembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni sulle misure previste dal decreto Ristori quater.

I versamenti in questione devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione e senza l’applicazione di interessi.

Viene anche previsto il pagamento a rate, fino ad un massimo di quattro mensili dello stesso importo.

In ogni caso non possono essere oggetto di rimborso le somme già versate.

Sospensione contributi dicembre 2020, decreto Ristori quater: le istruzioni INPS

La sospensione dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020, contenuta nel testo del decreto Ristori quater, è l’oggetto della circolare INPS numero 145 del 14 dicembre 2020.

INPS - Circolare numero 145 del 14 dicembre 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.

Per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 è prevista la sospensione dei termini per determinati soggetti ed a particolari condizioni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, del decreto-legge n. 157/2020, ovvero il decreto Ristori quater, la proroga è prevista per imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alle seguenti condizioni:

  • abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • per i soggetti che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, in tali casi non è richiesta la verifica del requisito del calo del fatturato.

Sospensione contributi dicembre 2020, decreto Ristori quater: le attività che possono beneficiare della proroga

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto Ristori quater prevede la proroga anche per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a prescindere dai requisiti di calo del fatturato, per determinati soggetti.

Nello specifico possono beneficiare della sospensione dei contributi relativi a dicembre 2020:

  • i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto Ristori quater che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse;
  • i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

Riguardo alla proroga dei contributi INPS, si prende come riferimento la situazione al 26 novembre 2020.

Rientrano dunque tra le zone arancioni le seguenti regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia.

Tra le regioni rosse, invece, ci sono le seguenti: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le variazioni successive e i cambi di fascia delle regioni non incidono sulle attuali proroghe per i contributi in scadenza a dicembre 2020, che devono necessariamente fare riferimento all’aggiornamento al 26 novembre 2020.

Le proroghe sono riferite unicamente ai versamenti e non agli adempimenti informativi.

La circolare INPS ribadisce inoltre che:

“Si ribadisce altresì che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modificazioni.”

Sospensione contributi dicembre 2020, decreto Ristori quater: modalità e scadenze dei versamenti

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il pagamento può avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

In tal caso la prima rata deve esser pagata entro il 16 marzo 2021.

Per i soggetti interessati dalla sospensione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

Inoltre la disposizione specifica che le somme già versate non possono essere oggetto di rimborso.

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