Il plafond dei 5.000 euro oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità viene eroso dalla compensazione verticale? Oppure occorre considerare solo quella orizzontale?

A ridosso della scadenza del 20 agosto abbiamo ricevuto più di un quesito che chiedeva se la compensazione f24 verticale avrebbe o meno eroso il plafond dei 5.000 euro, oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità al modello di dichiarazione dal quale emerge.
La risposta come vedremo è negativa, analizziamone i motivi e i relativi meccanismi di funzionamento.
Cos’è un credito e come eseguire la compensazione nel modello F24
Il contribuente che nel periodo di imposta ha maturato un credito fiscale per ritenute e/o versamenti in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alla propria dichiarazione dei redditi, dell’IVA o dei sostituti d’imposta, ha diverse opzioni di recupero di questo importo, che potrà utilizzare anche in via cumulativa tra loro fino a concorrenza dell’importo maturato.
- La compensazione in diminuzione del versamento di imposte e contributi di altra natura, cosiddetta “orizzontale”;
- La compensazione f24 in diminuzione dei versamenti futuri per la stessa imposta/contributo , detta “verticale”;
- Istanza di rimborso totale o parziale.
Si potrà, infatti, optare anche per una combinazione delle predette opportunità fino a concorrenza dell’importo maturato.
Va sottolineato, inoltre, che la compensazione f24 di crediti con debiti per lo stesso tributo maturato in precedenza concretizza la fattispecie di una compensazione “orizzontale”.
I requisiti per la compensazione
Ricordando che attualmente il credito compensabile “orizzontalmente” senza l’apposizione del visto di conformità è oggi fissato in 5.000 euro, e questo dopo interventi normativi che negli anni:
- hanno ridotto l’importo liberamente disponibile all’attuale limite;
- hanno introdotto l’obbligo di presentazione dei modelli F24 per il solo tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non più via sistema bancario;
- hanno previsto la presentazione del modello di dichiarazione dal quale emerge il credito da compensare superiore ai 5.000 euro almeno 10 giorni prima del suo utilizzo.
In quest’ultimo caso sarà necessaria, alternativamente:
- l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato;
- oppure avere conseguito un risultato ISA pari o superiore all’8, accedendo così al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto per i crediti IVA fino a 50.000 euro e fino a 20.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP.
Beneficio a cui si potrà accedere anche con l’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per le partite IVA soggette agli ISA, usufruendone durante le annualità oggetto del CPB.
Nessun limite alla compensazione “verticale”
Il comma 1, dell’articolo 17, Decreto Legislativo numero 241/1997, così definisce le compensazioni “orizzontali”:
I contribuenti [...] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le regole e le limitazioni prima elencate riguardano però le sole compensazioni orizzontali come sopra individuate e non le compensazioni dello stesso tributo dovuto per periodi successivi.
Un esempio pratico - Si ipotizzi il caso di un credito 2024 maturato per IRPEF pari a 12.000 euro ed a debiti per 6.000 euro per IRPEF relativa al periodo 2023 e 6.000 per il primo acconto IRPEF per l’anno successivo 2025, e tutto questo in assenza di visto di conformità e requisito ISA.
Il contribuente potrà liberamente compensare 6.000 euro del debito IRPEF in acconto per il 2025, sia in dichiarazione, utilizzando solo il residuo credito in eccesso per altre compensazioni, sia a mezzo F24
senza con questo temere di azzerare il plafond disponibile per la compensazione orizzontale
In tal senso anche la risposta al quesito 9.1 contenuto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 10/E 2014 relativa al visto di conformità per la compensazione di imposte dirette ed IRAP introdotto dalla Legge di stabilità 2014:
“… in considerazione del rinvio al citato articolo 17, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 15.000 euro (n.d.r. ora 5.000 ) ...”
Potrà poi compensare il debito per l’anno 2023 per i soli 5.000 disponibili come da plafond, trattandosi quest’ultima di compensazione “orizzontale”.
Si troverà dopo le predette operazioni con un residuo credito pari a euro 1.000 utilizzabile eventualmente per il versamento di un secondo acconto o del saldo della stessa imposta Irpef per l’anno 2025.
Per poter compensare liberamente con altri tributi i 1.000 euro residui, in assenza del requisito ISA dovrà far apporre il visto di conformità, sostenendo i relativi costi misurabili in diverse centinaia di euro (ma ne varrebbe la pena?).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Plafond in caso di compensazione orizzontale e vertificale