Pensioni d’oro, da gennaio 2022 stop al contributo di solidarietà: cosa cambia?

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pensioni d'oro, da gennaio stop al contributo di solidarietà introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per i trattamenti superiori a 100.000 euro lordi annui. In vista della scadenza facciamo il punto su cosa cambia e per chi.

Pensioni d'oro, da gennaio 2022 stop al contributo di solidarietà: cosa cambia?

Pensioni d’oro, niente contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2022: il taglio dei trattamenti al di sopra dei 100.000 euro lordi annui ha i giorni contati.

È stata la Legge di Bilancio 2019 a prevedere una riduzione delle pensioni dirette “più consistenti” erogate dall’INPS da applicare in misura proporzionata all’importo dell’assegno, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Tuttavia sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020 ha avvicinato la scadenza fissandola al 31 dicembre di quest’anno e riducendo, quindi, da cinque a tre anni il periodo di efficacia della norma.

La Consulta ha infatti ritenuto sproporzionata la durata quinquennale della decurtazione, perché eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione del bilancio dello Stato che, appunto, è di tre anni.

Alla luce della scadenza del contributo di solidarietà per le pensioni d’oro, quindi, facciamo il punto su cosa cambia, in termini pratici, nell’assegno pensionistico e quali sono le categorie di pensionati interessate da tale cambiamento.

Pensioni d’oro, da gennaio 2022 stop al contributo di solidarietà: cosa cambia?

Mentre ancora si sta lavorando ad una riforma strutturale del sistema pensionistico e sono molte le incertezze anche in merito agli interventi che verranno inseriti nella Legge di Bilancio 2022, a prescindere dalle novità che saranno approvate la data di scadenza del contributo di solidarietà sulle pensioni “più ricche” è uno dei pochi punti fermi.

Il prelievo sulle pensioni d’oro, applicato con un meccanismo a scaglioni in base all’entità dell’assegno, non sarà infatti più operativo dal 2022. Termine ultimo che, come anticipato, si è sostituito al 1° gennaio 2024 secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

I trattamenti superiori ai 100.000 euro lordi, pertanto, non saranno più soggetti alla decurtazione disposta dalla Manovra del 2019 (art. 1 comma 261) e verranno corrisposti nella loro interezza.

La platea coinvolta dal prelievo, ora interessata dal riassorbimento della decurtazione nell’assegno pensionistico, è stata circoscritta dalla circolare INPS numero 62 del 7 maggio 2019 in base alle seguenti regole:

  • la riduzione riguarda soltanto i trattamenti di importo annuo al di sopra dei 100.000 euro lordi;
  • la riduzione riguarda esclusivamente i trattamenti diretti erogati dall’INPS con almeno una quota liquidata secondo il principio retributivo;
  • la riduzione non si applica ai seguenti trattamenti:
    • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni e per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
    • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
    • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
    • pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Pensioni d’oro, stop al contributo di solidarietà: quanto aumenteranno i trattamenti?

Appurato che saranno i pensionati che ricevono più di 100.000 euro lordi l’anno a titolo esclusivamente di trattamento diretto a vedersi aumentare l’importo dell’assegno, vediamo di che misura sarà questo incremento.

Il contributo, infatti, nel 2019 è stato articolato su un prelievo progressivo in cinque fasce a partire dagli assegni superiori alla soglia stabilita - 100.000 euro - con riduzioni via via più consistenti al crescere dell’importo dell’assegno.

Per una maggiore chiarezza si riportano le riduzioni percentuali nella tabella seguente, scaglionate in base all’importo dell’assegno riconosciuto.

Fascia di importo lordo della pensione annuaMisura della riduzione fino al 31 dicembre 2021
Da 100.000,01 a 130.000,00 euro 15 per cento
Da 130.000,01 a 200.000,00 euro 25 per cento
Da 200.000,01 a 350.000,00 euro 30 per cento
Da 350.000,01 a 500.000,00 euro 35 per cento
Da 500.000,01 euro 40 per cento

Ecco, quindi, che le decurtazioni illustrate a partire dal 1° gennaio 2022 verranno soppresse e si convertiranno, in buona sostanza, nel corrispondete aumento dell’assegno riconosciuto.

Corte Costituzionale - sentenza numero 234 del 9 novembre 2021
Sentenza sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni».

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