Pensioni, l’adeguamento dell’età pensionabile riparte dal 2025

Edoardo Lisi - Pensioni

Pensioni, la circolare INPS n. 28 del 18 febbraio 2022 conferma lo slittamento al 2025 dell'adeguamento dei requisiti per l'accesso dei requisiti di accesso alla speranza di vita. Nessun incremento previsto nel biennio 2023/2024

Pensioni, l'adeguamento dell'età pensionabile riparte dal 2025

Pensioni, l’INPS conferma che l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici ripartirà dal 2025.

Come evidenziato dalla circolare n. 28 del 18 febbraio 2022 per il biennio 2023/2024 non è previsto nessun incremento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023 rimangono in vigore i parametri riferiti al biennio 2021/2022, come disposto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021, la norma che riporta le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Pensioni, l’adeguamento dell’età pensionabile riparte dal 2025

La circolare dell’INPS n. 28 del 18 febbraio 2022 riporta i requisiti di accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024, confermando che non è previsto alcun incremento dell’età minima per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia.

circolare numero 28 del 18-02-2022
Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023

Le ragioni del mancato adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita sono da ricercarsi, in particolar modo, nel decreto direttoriale del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021.

La norma recita infatti:

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

L’INPS ricorda inoltre che anche l’adeguamento della speranza di vita applicato dal 1° gennaio 2021, disposto dal decreto del 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia, non aveva previsto alcun incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.

I trattamenti pensionistici che rientrano nel perimetro di applicazione di queste norme sono:

  • pensione di vecchiaia per requisiti anagrafici;
  • pensione anticipata;
  • pensione di anzianità;
  • pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote;
  • pensione di vecchiaia.

Nessun incremento dei requisiti di accesso al pensionamento per il 2023 e 2024

I requisiti di accesso alle pensioni per il 2023 e il 2024 restano dunque invariati rispetto al biennio 2021/2022.

Il requisito per accedere alla pensione di vecchiaia riservata agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle sue forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, è pari a 67 anni per il biennio 2023/2024.

I lavoratori che hanno svolto attività particolarmente gravose o lavori faticosi o pesanti con almeno 30 anni di contributi nel 2023 e 2024 potranno accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Per quanto riguarda i soggetti che possiedono almeno 5 anni di contributi e il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel biennio 2023/2024 si ottiene al raggiungimento dei 71 anni.

Rimangono invariati anche i requisiti anagrafici relativi ai lavoratori che hanno raggiunto il limite di età previsto ma che non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di anzianità 1° gennaio 2023.

Invariati i requisiti per la pensione anticipata fino al 31 dicembre 2026

Il requisito per accedere ai trattamenti di pensione anticipata, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, ammonterà invece ancora a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si concretizza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione si perfeziona anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 64 anni.

Il requisito per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 è pari a 41 anni.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, potrà essere richiesta se si ha un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età minima di 62 anni.

La circolare dell’INPS sottolinea che rimane in vigore la possibilità per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un’età minima di 63 anni, di accedere a quota 98.

Ugualmente, nel biennio 2023/2024 i lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno accedere a quota 99.

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