Rivalutazione delle pensioni dal 1° ottobre nel DL Aiuti bis: cos’è la perequazione

Vanda Soranna - Pensioni

Rivalutazione pensioni del 2 per cento dal 1° ottobre 2022, unita al conguaglio dal mese successivo: le novità sono contenute nel Decreto Aiuti bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto. Gli assegni aumenteranno di un totale del 2,2 per cento per effetto della perequazione, che adegua gli importi in base all'inflazione, ma non per tutti i pensionati. Vediamo cos'è e su quali trattamenti si applica.

Rivalutazione delle pensioni dal 1° ottobre nel DL Aiuti bis: cos'è la perequazione

Rivalutazione delle pensioni, anticipo dal 1° ottobre 2022 per i titolari di assegni fino a 2.692 euro mensili, unito al conguaglio della perequazione dal mese di novembre per tutti.

La novità è contenuta nel Decreto Aiuti bis, approvato ufficialmente il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022.

La perequazione anticipata degli assegni in arrivo diventa quindi un supporto contro l’inflazione, e garantirà un aumento seppur lieve delle pensioni.

I dati ISTAT di luglio hanno registrato un’inflazione a giugno di quest’anno dell’8 per cento, ad un livello così alto che non si verificava in Italia dal 1986.

La percentuale è destinata probabilmente a salire nei prossimi mesi per i rincari dovuti alla guerra in Ucraina e alla pandemia e potrebbe provocare un aumento nella spesa delle famiglie di 2.457 euro all’anno e addirittura di 3.192 euro per le famiglie con almeno due figli.

Il Governo corre così ai ripari e con il Decreto Aiuti bis anticipa a partire dal 1° ottobre 2022 una quota della rivalutazione delle pensioni attraverso la perequazione, altrimenti prevista per gennaio 2023. In parallelo, sarà riconosciuto un anticipo dei conguagli relativi al 2021.

L’aumento riconosciuto sarà pari ad un totale del 2,2 per cento, anche se non riguarderà tutti i pensionati.

Vediamo dunque in cosa consiste l’istituto della perequazione e quali sono i suoi effetti sulle pensioni.

Rivalutazione delle pensioni dal 1° ottobre nel DL Aiuti bis: cos’è la perequazione

La perequazione adegua gli importi degli assegni pensionistici all’aumento dei prezzi e li mette al riparo dalla perdita del potere d’acquisto causata dall’inflazione.

Si attiva a gennaio di ogni anno e si calcola prendendo come punto di riferimento l’inflazione dell’anno precedente.

Per il 2022, se le tendenze verranno confermate, un tasso di inflazione molto alto provocherà una rivalutazione consistente delle pensioni da gennaio 2023 e dunque un aumento della spesa pensionistica stimato intorno a 24 miliardi di euro.

I rischi per la sostenibilità del sistema pensionistico italiano potrebbero diventare perciò reali, ma la spesa pubblica sarebbe in questo caso necessaria per tutelare tanti pensionati.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 nel Decreto Aiuti bis

Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto dei pensionati, il Decreto Aiuti bis prevede un anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022.

Il testo stabilisce inoltre che il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022.

L’intervento è quindi doppio, e in totale i pensionati potranno contare su un aumento del 2,2 per cento degli assegni.

Sulla rivalutazione anticipata, pari al 2 per cento dell’incremento spettante, è però necessario evidenziare che ad averne diritto non saranno tutti i pensionati, ma esclusivamente i titolari di trattamenti di importo pari o inferiore a 2.692 euro.

Il testo del Decreto Aiuti bis prevede inoltre che qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera, l’incremento è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Riassumendo quindi:

  • il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 sarà riconosciuto a tutti i pensionati a decorrere dal 1° novembre;
  • la rivalutazione anticipata del 2 per cento sarà invece riconosciuta dal 1° ottobre solo ai titolari di assegni fino a 2.692 euro.

Nel rispetto delle regole di cui sopra, l’aumento delle pensioni riconosciuto da ottobre e fino al mese di dicembre si applicherà anche alla tredicesima mensilità. L’importo aggiuntivo riconosciuto non rileverà per l’anno 2022 ai fini del superamento dei limiti per l’accesso a tutte le prestazioni collegate al reddito.

Rivalutazione pensioni: i beneficiari della perequazione dal 1° ottobre 2022

A quali pensioni si applica?

La perequazione si applica a tutte le pensioni erogate dalla previdenza pubblica, ovvero dal FPLD, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative e esclusive e da quelle integrative o aggiuntive.

Investe sia le pensioni dirette sia quelle ai superstiti e si calcola ogni anno a partire da gennaio, sulla base dell’indice FOI registrato nell’anno precedente.

L’art 24, comma 5, della legge 41 del 1986 stabilisce infatti che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta entro il 20 gennaio di ogni anno, un decreto che fissa l’adeguamento definitivo per l’anno precedente da applicare alle pensioni a partire dal gennaio di ogni anno e l’adeguamento dell’anno in corso da applicare a gennaio dell’anno successivo.

Rivalutazione pensioni: l’importo dell’aumento

Il DM 17 novembre 2021 ha fissato la percentuale definitiva di variazione del 2022 al + 1,7 per cento, applicata già dal 1° gennaio di quest’anno salvo conguagli nel 2023.

Le percentuali di adeguamento sono però diverse in base all’importo della pensione e si dividono in fasce diverse calcolate in relazione al trattamento minimo di pensione (fissato per il 2022 a 524,34 euro).

A pensioni più alte corrispondono percentuali decrescenti fissate dalla legge:

  • solo le pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo hanno, nel 2022, un indice di perequazione del 100 per cento;
  • quelle di importo pari a 4/5 volte il trattamento minimo sono rivalutate con un indice del 77 per cento;
  • le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo hanno una percentuale di adeguamento del 52 per cento;
  • quelle tra 6 e 8 volte il minimo del 47 per cento;
  • la percentuale scende al 45 per cento per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo e al 40 per cento se la pensione supera di 9 volte la cifra di 524,34 euro.

La rivalutazione viene infine attribuita sulla base del cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni che un soggetto percepisce, ossia tutte le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate anche da enti diversi da INPS.

Gli importo vengono cumulati per determinare la somma complessiva su cui calcolare la perequazione.

Restano escluse dal cumulo perequativo le prestazioni a carattere assistenziale e quelle di accompagnamento alla pensione, le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, le pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene divisa sulle singole quote in misura proporzionale rispetto al contributo di ogni quota sull’intera pensione.

Queste le regole applicati fino ad oggi, che con il Decreto Aiuti bis saranno modificate per anticipare la perequazione di gennaio 2023 al mese di ottobre, senza costi insostenibili per la finanza pubblica.

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