Pensione privilegiata ordinaria: assegni connessi esenti dall’Irpef

Rosy D’Elia - Irpef

Pensione privilegiata ordinaria: gli assegni e le indennità connesse sono esenti dall'Irpef perché non hanno natura retributiva. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 63 del 2019.

Pensione privilegiata ordinaria: assegni connessi esenti dall'Irpef

Pensione privilegiata ordinaria: l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e quella per le cure fisioterapiche sono esenti dall’Irpef perché non hanno natura retributiva. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 63 del 19 febbraio 2019.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva dalla Ragioneria provinciale dello Stato che, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare destinata a un militare in congedo, affetto da infermità contratta per causa di servizio, possano essere esenti dall’IRPEF.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 63 del 19 febbraio 2019
Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo - art. 49, comma 2, del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Pensione privilegiata ordinaria: assegni connessi esenti dall’Irpef

Nella risposta all’interpello numero 63 del 19 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, possono rientrare tra gli introiti esenti dall’Irpef.

Nel formulare la risposta, parte dai riferimenti normativi da analizzare e in particolare dall’articolo 34 del del Decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 29 settembre 1973, che indica la Disciplina delle agevolazioni tributarie e dispone:

Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Partendo da quanto stabilito dal DPR numero 601 del 1973, l’Agenzia delle Entrate specifica:

In ragione di tale disposizione, pertanto, le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non essendo menzionate, ovvero ricomprese nell’ambito applicativo del citato articolo 34, risultano imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 49, co. 2, del TUIR in applicazione del quale “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente … le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati…”.

L’articolo 34 riportato riconosce, però, il regime fiscale di favore agli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie”. Al riguardo, si osserva che la scrivente ha ritenuto che avesse valenza reddituale, ai fini IRPEF, l’aumento del decimo della pensione privilegiata ordinaria, attribuito ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del d.P.R. 1092 del 1973, quale parte integrante della pensione base e, come tale, soggetto al medesimo regime fiscale di quest’ultima (risoluzione n. 143 del 1996).

Non altrettanto è stato, invece, sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria per gli assegni di superinvalidità, di assistenza ed accompagnamento e di cumulo d’infermità.

E dunque possono essere considerati esenti dal versamento dell’imposta.

Pensione privilegiata ordinaria: regime di favore per gli assegni connessi

A sostegno dell’affermazione, l’Agenzia delle Entrate riporta anche la nota operativa INPDAP, ora INPS, numero 36 del 9 luglio 2010 che ha fatto chiarezza sugli “Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo”.

L’Istituto nella nota afferma che possono rientrare tra gli assegni accessori esenti da IRPEF, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e non reversibili i seguenti introiti:

  • l’assegno di superinvalidità;
  • l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni;
  • l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
  • l’assegno integrativo;
  • l’aumento d’integrazione per i familiari a carico;
  • l’assegno d’incollocabilità.

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