Pensione anticipata, di vecchiaia e di invalidità: ultime novità INPS

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 fornisce chiarimenti in merito ai tempi di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi nel caso di regolarizzazione dei contributi dopo la presentazione della domanda. Nello specifico per quanto riguarda i trattamenti anticipati, di vecchiaia e di invalidità. I requisiti mancanti si possono acquisire anche dopo aver presentato la domanda.

Pensione anticipata, di vecchiaia e di invalidità: ultime novità INPS

Pensione lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione dei requisiti contributivi dopo la presentazione della domanda il trattamento decorre a partire dal primo giorno del mese successivo in cui può essere fatto valere il diritto.

I chiarimenti arrivano dall’INPS tramite la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 e riguardano i trattamenti anticipati, di vecchiaia, di inabilità e l’assegno di invalidità.

Se al momento di presentazione della domanda di pensionamento, il richiedente non è in possesso di tutti i requisiti necessari ma li acquisisce in fase di definizione, oppure prima della decisione del ricorso, la prestazione sarà corrisposta dal mese successivo a quando si perfeziona il diritto.

Pensione anticipata, di vecchiaia e di invalidità: chiarimenti INPS su requisiti e decorrenza per autonomi

L’INPS nella circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Istituto.

Si tratta in particolare di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni.

I chiarimenti definiti nella circolare riguardano i trattamenti di pensione anticipata (Quota 102), di vecchiaia, di inabilità e dell’assegno ordinario di invalidità.

Nello specifico, l’INPS specifica i termini di decorrenza del diritto alla prestazione nel caso in cui la regolarizzazione della posizione contributiva avvenga dopo l’invio della domanda.

Secondo la procedura ordinaria, infatti, i trattamenti cominciano ad essere erogati a partire dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, purché il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari.

Esiste però un caso specifico, per cui la domanda può essere accettata anche se il versamento dei contributi mancanti avviene dopo la presentazione della domanda.

Come specificato nel messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007:

il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione INPS: decorrenza della pensione anticipata

Per quanto riguarda la pensione anticipata per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS, la norma di riferimento è la legge n. 153/1969.

Questa prevede che il trattamento cominci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (comma 5 dell’art 22).

Come ha ribadito più volte anche la Cassazione, possono essere accettate solamente le domande dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti al momento della presentazione dell’istanza.

L’articolo 18 del DPR n. 488 del 1968, però, prevede un’eccezione alla regola.

Questo, infatti, stabilisce la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva (se non si possiedono i requisiti al momento della richiesta) entro i termini di definizione della domanda oppure prima della decisione del ricorso in via amministrativa.

In questo caso, però, il trattamento verrà erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si ottiene il relativo diritto.

Su questo si è espressa anche la Corte Costituzionale, chiarendo come sia possibile:

“perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria.”

Pertanto, è possibile conseguire il requisito contributivo dopo la domanda purché si rimanga entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

L’INPS rigetterà tutte le domande che non presentano i requisiti necessari, dovrà essere l’interessato a inviare un’apposita istanza per l’erogazione del trattamento in seguito all’avvenuta regolarizzazione.

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione INPS: decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di vecchiaia

La possibilità di perfezionare il requisito contributivo, dopo la presentazione della domanda di pensionamento, non si applica solamente al trattamento anticipato.

Lo stesso principio, infatti, è valido anche per la pensione di vecchiaia, di inabilità e per l’assegno ordinario di invalidità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

Pertanto, se al momento della domanda non si possiede il requisito minimo contributivo, questo potrà essere perfezionato entro i termini di decadenza.

Nel caso di assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, i trattamenti saranno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, cioè dalla regolarizzazione dei contributi.

Questo a condizione che sussistano gli altri requisiti sanitari necessari e le condizioni di erogabilità previste dalla legge n. 222/1984.

Infine, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, l’INPS ricorda come questa decorra sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi effettuata dopo la presentazione della domanda.

In ogni caso il soggetto interessato ha la possibilità di richiedere che il trattamento venga erogato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

INPS - Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

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