Pensione di invalidità: come funziona? Requisiti, importo e maggiorazioni

Vanda Soranna - Pensioni

Pensione di invalidità: come funziona? Dalla differenza tra invalidità civile e lavorativa, fino a requisiti specifici e importo riconosciuto, facciamo il punto delle regole per fare domanda di accesso alla prestazione.

Pensione di invalidità: come funziona? Requisiti, importo e maggiorazioni

Come funziona la pensione di invalidità, a chi spetta e qual è l’importo riconosciuto? Di seguito un’analisi delle regole di riferimento, dai requisiti alle regole sulle maggiorazioni.

Arenato il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo lo scorso 6 aprile sembra prendere piede l’ipotesi di un riordino delle pensioni di invalidità.

Secondo le parole di Erika Stefani, Ministro per le disabilità, si tratta di un atto doveroso per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che ha definito gli importi oggi erogati ai disabili inadeguati per far fronte alle esigenze primarie della quotidianità.

Parlare di pensioni di invalidità è sicuramente questione delicata perché investe diritti della persona tutelati dalla Costituzione.

Resta il fatto che oggi le norme sulla materia sembrano ormai superate e inadatte ad assicurare l’assistenza sociale e la tutela della dignità umana.

Vediamo allora di fare chiarezza nel quadro normativo vigente, in attesa delle novità annunciate dall’Esecutivo.

Pensione di invalidità, come funziona? La differenza tra invalidità lavorativa e civile

L’invalidità civile va distinta innanzitutto dall’assegno ordinario di invalidità che spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, a causa di un’infermità permanente di natura mentale o fisica.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, collegata al pagamento dei contributi: coloro che hanno maturato almeno cinque anni di contribuzione (260 contributi settimanali), gli ultimi tre dei quali versati nel quinquennio precedente la domanda, hanno diritto, nel caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a un assegno calcolato secondo le regole pensionistiche del sistema misto o contributivo.

L’assegno è erogato per tre anni, rinnovabili per due volte. Dopo tre rinnovi, l’assegno di invalidità diventa definitivo.

Nel caso di permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, con gli stessi requisiti contributivi, viene riconosciuta la pensione di inabilità lavorativa, soggetta anch’essa a revisione periodica.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dei 67 anni di età del lavoratore, si trasforma in pensione di vecchiaia.

L’invalidità civile è invece una prestazione incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità o di invalidità contratta per causa di lavoro, guerra o servizio.

Ha natura assistenziale ed è erogata su domanda a tutti i cittadini, italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno, residenti stabilmente sul territorio nazionale, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

Per riceverla è necessario presentare domanda sul sito INPS, allegando apposita certificazione medica, e sottoporsi ad accertamento sanitario presso una commissione medica.

Il verbale rilasciato al termine della visita dovrà riconoscere una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento.

Assegno di invalidità: a chi spetta? I requisiti e l’importo

L’assegno di invalidità è erogato ogni mese, a condizione che il reddito del richiedente non superi l’importo annuo di 5.015,14 euro.

Viene rideterminato e rivalutato ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo ed è pari per il 2022 a 291,98 euro, erogati per tredici mensilità. Il pagamento avviene dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nonostante la legge istitutiva del beneficio (art.13 legge 118/1971) preveda che il destinatario non svolga alcun tipo di lavoro subordinato o autonomo, l’art.12-ter del decreto legge 146/2021 ed il messaggio INPS 4689/2021 precisano che per inattività lavorativa può intendersi anche lo svolgimento di un’attività di lavoro da cui derivi un reddito inferiore al limite previsto.

Entro la soglia di 5.015,14 euro l’assegno mensile è dunque compatibile con il lavoro autonomo o subordinato. Anche l’assegno di invalidità civile si trasforma, al compimento dei 67 anni, in assegno sociale sostitutivo.

Pensione di invalidità civile: i requisiti e l’importo

Se la commissione medica accerta un’inabilità lavorativa del 100 per cento, totale e permanente, è prevista l’erogazione di una pensione di invalidità o inabilità civile.

L’importo è sempre limitato a 291,98 euro erogati per tredici mensilità ma i limiti reddituali da rispettare sono più alti: è necessario non superare per il 2022, il reddito annuo di 17.50,42 euro, considerando i redditi personali di qualunque natura calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Restano escluse dal calcolo del reddito utile al riconoscimento della pensione:

  • la casa di abitazione (Circolare INPS 74/2017),
  • l’importo stesso dell’invalidità,
  • le pensioni di guerra,
  • le indennità di accompagnamento,
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva.

Per la liquidazione del primo pagamento, il requisito reddituale è valutato considerando i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via preventiva. Successivamente si considera il reddito derivante dalla pensione dell’anno in corso e i redditi di altra natura degli anni precedenti.

A differenza dell’assegno mensile, la pensione di invalidità civile è compatibile con altre prestazioni a carattere previdenziale come la pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di accompagnamento.

Consente lo svolgimento di attività lavorativa purché da questa non derivi un reddito superiore alla soglia stabilita annualmente dalla legge.

Il Ministero del Lavoro con la circolare 5/1998 ha infatti spiegato che la totale inabilità non deve essere intesa come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Pensione di inabilità: le maggiorazioni dell’importo

La legge 388/2000 ha stabilito con l’art.70 comma 6 che la pensione di inabilità può essere aumentata di 10,33 euro al mese a condizione che il titolare non disponga di redditi personali superiori all’ammontare annuo dell’assegno sociale e della sua maggiorazione (6.219,72 euro nel 2022) o redditi coniugali pari o superiori a 13.036,27 euro.

La pensione di inabilità può essere inoltre aumentata con l’incremento al milione previsto dall’art.38 legge 448/2001, anche prima dei 60 anni, ossia fino a 660,79 euro al mese nel 2022 in presenza di alcuni requisiti (Circolare INPS 107/2020):

  • reddito personale annuo non superiore a 8.590,27 euro. Si considerano a tal fine tutti i redditi inclusi quelli esenti da IRPEF e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostituiva e quelli conseguiti all’estero o presso Organismi internazionali;
  • reddito coniugale non superiore a 8.590,27 euro incrementato dell’importo annuo dell’assegno sociale (14.675,70 euro).

Domanda assegno mensile o pensione di invalidità

La domanda di assegno mensile o pensione di inabilità può essere presentata on line sul sito INPS, tramite patronato o un’associazione di categoria.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione medica della patologia invalidante.

Devono essere inoltre indicati i dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa, i dati reddituali, le modalità di pagamento e l’eventuale delega alla riscossione da parte di un terzo.

La procedura telematica indica automaticamente la data della visita di accertamento. Per il riconoscimento del diritto alla prestazione è necessario che il verbale della commissione medica certifichi il tipo e la percentuale di menomazione.

L’iter si conclude con l’invio di una PEC o raccomandata all’interessato.

Le prestazioni di invalidità civile sono sottoposte a periodiche revisioni che oggi avvengono con procedure semplificate (Messaggio INPS 926 del 25 febbraio 2022), grazie all’uso delle nuove tecnologie.

L’INPS invita tramite lettera raccomandata l’interessato, quattro mesi prima della data di revisione, a presentare, tramite il servizio on line “Allegazione documentazione sanitaria Invalidità civile”, la documentazione richiesta che consente di esprimere una valutazione obiettiva dello stato di salute.

Nel caso di mancato invio dei documenti richiesti o se si rende necessario un esame approfondito delle patologie invalidanti, l’interessato sarà convocato di persona, tramite raccomandata ed sms.

Nel caso di assenza non giustificata alla visita o di mancato invio dei documenti, la prestazione sarà sospesa e revocata dopo 90 giorni dalla comunicazione di sospensione.

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