Omesso o tardivo versamento imposte sui redditi 2020: sanzioni e ravvedimento

Omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi 2020: quali sanzioni si applicano e come calcolare il ravvedimento operoso? Facciamo il punto sulle regole per partite IVA, dipendenti e pensionati che non hanno pagato saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive.

Omesso o tardivo versamento imposte sui redditi 2020: sanzioni e ravvedimento

Omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi 2020, quali sanzioni si applicano e come si calcola il ravvedimento operoso?

Il 20 agosto è la scadenza per i versamenti con maggiorazione dello 0,40% di saldo ed acconto Irpef, Ires ed imposte sostitutive dovute dai titolari di partita IVA, compresi i forfettari, che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA.

L’appuntamento con i versamenti delle imposte sui redditi 2020 si inserisce in un contesto economico complesso e, a causa della crisi causata dal Covid-19, in molti non riusciranno a rispettare il termine ordinario di scadenza.

Le sanzioni per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi possono essere pagate beneficiando del ravvedimento operoso, una sorta di “ancora di salvezza” che consente di beneficiare di una riduzione della sanzione prevista nel caso di regolarizzazione tempestiva.

La sanzione prevista in caso di tardivo o omesso versamento di saldo ed acconto delle imposte 2020 dovrà essere calcolata in base al ritardo in cui si procede con il pagamento, secondo le regole del ravvedimento operoso previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

I contribuenti ISA che non hanno pagato entro il 20 agosto o i soggetti tenuti ad adempiere entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, possono mettersi in regola beneficiando della riduzione della sanzione ordinaria allo 0,1% giornaliero nel caso di regolarizzazione entro il termine di 14 giorni dalla scadenza.

Omesso o tardivo versamento imposte sui redditi 2020: le sanzioni

Normativa di riferimento sulla sanzione prevista in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi è l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997:

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

La sanzione amministrativa prevista è ridotta, ai sensi delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015, al 15% nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (lieve ritardo).

Anche in questo caso è possibile beneficiare dell’applicazione del ravvedimento operoso, che consente di ridurre ulteriormente l’importo della sanzione dovuta.

Ravvedimento operoso sanzioni omesso o tardivo versamento Irpef, Ires, Irap 2020

La sanzione in caso di omesso o tardivo versamento di saldo e acconto delle imposte sui redditi 2020 può essere ridotta con ravvedimento operoso.

Con il ravvedimento, la riduzione della sanzione amministrativa è pari:

  • 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ravvedimento operoso: tabella con riduzione sanzioni

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione applicabile
Ravvedimento breve Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1/9 del minimo
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Ravvedimento oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo 1/7 del minimo
Ravvedimento oltre i due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
Ravvedimento post contestazione Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate 1/5 del minimo

Come sopra anticipato, con il decreto legislativo n. 158/2015, la sanzione per ritardati o omessi versamenti è stata ridotta alla metà di quella ordinaria nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (la sanzione passa dal 30% al 15%).

Esempio ravvedimento sanzioni imposte redditi 2020

Appare utile di seguito riportare un esempio di ravvedimento operoso sulle sanzioni per omesso o tardivo versamento di Irpef, Ires, Irap.

Nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, invece, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ed è pari a 1/15 per ogni giorni di ritardo (1%). Tale possibilità di regolarizzazione è anche conosciuta come “ravvedimento sprint”.

Per i ritardi superiori a 90 giorni, invece, il calcolo del ravvedimento operoso dovrà essere effettuato applicando la sanzione ordinaria del 30%.

Si ricorda che alle sanzioni dovranno essere sommati gli interessi, pari allo 0,05% a partire dal 1° gennaio 2020.

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