Interessi legali 2020, tasso allo 0,05%: i riferimenti per il ravvedimento

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Interessi legali 2020, dal 1° gennaio il tasso è pari allo 0,05%, come previsto dal decreto MEF del 12 dicembre 2019. Si tratta del valore di riferimento per il ravvedimento ai fini fiscali e per ciò che riguarda i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Interessi legali 2020, tasso allo 0,05%: i riferimenti per il ravvedimento

Interessi legali 2020, il valore di riferimento da considerare come riferimento a partire dal 1° gennaio è stato stabilito con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 293 del 14 dicembre 2019. Il tasso passa dallo 0,8% allo 0,05%.

La circolare INPS numero 2 del 7 gennaio 2020 illustra le istruzioni da seguire per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ma le novità non hanno solo un effetto sui contributi previdenziali ed assistenziali: la variazione dei saggi di interesse legale sono determinanti per gli importi da pagare attraverso il ravvedimento.

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 del Decreto legislativo numero 472 del 1997, permette di regolarizzare la posizione del contribuente dopo un mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte o tributi.

La variazione del saggio di interesse influenza dunque anche le somme da pagare attraverso il ravvedimento a fini fiscali.

Infine la determinazione della misura degli interessi legali incide profondamente anche nei rapporti commerciali tra le aziende.

La modifica del saggio di interesse legale ha, quindi, significative ricadute anche negli altri ambiti appena citati.

Interessi legali 2020 ravvedimento: il Decreto MEF del 12 dicembre 2019

La misura degli interessi legali 2020, che si applica a partire dal primo gennaio, è stata stabilita dal decreto del MEF del 12 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 293 del 14 dicembre 2019.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di sabato 14 dicembre 2019
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019: modifica del saggio di interesse legale.

Il saggio degli interessi legali, previsti dall’articolo 1284 del codice civile, è stato modificato: a partire dal 1° gennaio 2020 per tutte le scadenze relative a tributi e imposte, e per i casi di ravvedimento previsti per tali scadenze, viene applicato lo 0,05% .

La tabella riassuntiva riporta le modifiche avvenute nel corso degli anni.

Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 0,05%

Interessi legali 2020 per il ravvedimento dei contributi INPS: la circolare numero 2 del 7 gennaio

La variazione degli interessi legali, a partire dal primo gennaio 2020, incide anche sui contributi previdenziali ed assistenziali.

Lo spiega la circolare INPS numero 2 del 7 gennaio 2020.

INPS - Circolare numero 2 del 7 gennaio 2020
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, «Modifica del saggio di interesse legale», pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019.

Come si legge nel documento di prassi la modifica ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura dello 0,05% si applica ai contributi in scadenza dal primo gennaio 2020.

Per i pagamenti precedenti a tale data bisogna fare riferimento ai tassi vigenti nei periodi interessati.

La circolare sottolinea anche che:

“la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020”.

La determinazione degli interessi legali influenza quindi anche le prestazioni pensionistiche e previdenziali.

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