Licenziamenti, cade il blocco totale: i casi in cui è possibile dal 18 agosto 2020

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Stop al blocco dei licenziamenti, dal 18 agosto 2020 cade il divieto generalizzato. Il decreto agosto prevede una proroga parziale. Ecco i casi in cui è possibile avviare atti di recesso del rapporto di lavoro.

Licenziamenti, cade il blocco totale: i casi in cui è possibile dal 18 agosto 2020

Licenziamenti, stop al blocco generalizzato a partire dal 18 agosto 2020: la proroga del divieto di recesso dal rapporto di lavoro prevista dal decreto n. 104 non è per tutti.

Sono tre i casi specifici in cui si può licenziare. Il decreto agosto apre alle procedure di licenziamento in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, accordo collettivo di incentivo all’esodo o fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa.

Il divieto di licenziamento continua ad applicarsi ai datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione ovvero del nuovo bonus contributivo fino a 4 mesi riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla CIG.

Lo stop al blocco generalizzato dei licenziamenti porta all’avvio di una “disciplina mobile”. Facciamo il punto sulle novità previste dall’articolo 14 del decreto agosto n. 104/2020.

Licenziamenti, cade il blocco totale: i casi in cui è possibile dal 18 agosto 2020

Il comma 3 dell’articolo 14 del decreto agosto deroga alla rigida e contestata disciplina del blocco generalizzato dei licenziamenti. Sarà possibile per il datore di lavoro recedere dal contratto nei seguenti 3 casi:

  1. cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  2. accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI;
  3. licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Sono questi i tre casi in cui non si applica più il divieto di licenziamento. Nella seconda ipotesi, l’accordo aziendale potrà essere concordato con ogni lavoratore, che in caso di adesione avrà diritto a beneficiare dell’assegno di disoccupazione.

Per quel che riguarda i licenziamenti in caso di fallimento, l’unica deroga è rappresentata dall’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa, anche qualora riguardante un ramo d’azienda. In tal caso resta applicabile il divieto di licenziare i dipendenti.

Divieto di licenziamento legato alla cassa integrazione: cosa prevede il decreto agosto

Il divieto di licenziamento continua ad applicarsi alle imprese che non hanno fruito dell’intero periodo di cassa integrazione Covid-19, comprese le ulteriori mensilità previste dal decreto agosto o, in alternativa, dell’esonero fino a 4 mesi previsto per le aziende che rinunciano alla CIG in favore del ritorno a lavoro dei dipendenti.

La proroga del blocco dei licenziamenti si lega quindi al periodo di fruizione della cassa integrazione o del bonus contributivo. Il divieto di licenziare viene meno al termine delle due misure di sostegno, introdotte proprio per sopperire alle ricadute occupazionali causate dalla pandemia da Covid-19.

Restano inoltre sospese le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatta eccezione dei casi in cui il personale interessato impiegato in appalti sia riassunto dopo il subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto d’appalto.

Resta inoltre preclusa la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto agosto conferma inoltre la possibilità, per i datori di lavoro di rinunciare alle procedure di licenziamento già avviate, facendo contestualmente richiesta di cassa integrazione.

In tal caso, il rapporto di lavoro sarà ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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