Congedo di 10 giorni alla madre intenzionale: possibile il riesame della domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano nuovi chiarimenti in merito al congedo di 10 giorni per la madre intenzionale. L’Istituto fornisce le istruzioni per il riesame delle domande

Congedo di 10 giorni alla madre intenzionale: possibile il riesame della domanda

Anche la madre intenzionale ha diritto al congedo di 10 giorni pienamente retribuiti, quello che ad oggi è noto come congedo di paternità.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza dello scorso luglio recepita dall’INPS.

Con il messaggio del 5 novembre, l’Istituto torna sul tema e fornisce le istruzioni per il riesame della domanda di congedo rifiutata sulla base della vecchia normativa.

Inoltre, specifica che l’eventuale fruizione del congedo nel periodo precedente la sentenza non può esser considerata un indebito e le somme non devono essere restituite.

Congedo di 10 giorni alla madre intenzionale: la sentenza e la circolare INPS

Il congedo di 10 giorni, attualmente previsto per i neo papà, spetta anche alla lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza dello scorso 21 luglio, recepita dall’INPS il mese successivo.

Come indicato dagli Ermellini, anche le lavoratrici madri intenzionali hanno diritto al doppio congedo, di maternità e paternità. Nello specifico, il congedo obbligatorio di 10 giorni, attualmente riconosciuto al padre, deve essere concesso anche alla lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne che risulta genitore nei registri dello stato civile.

La Corte ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra le coppie di genitoriali composte da persone di sesso diverso e “coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci”.

Dal 24 luglio, pertanto, la madre intenzionale ha il diritto di fruire del congedo e quindi di presentare la comunicazione di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro, il quale provvede ad anticipare l’indennità per conto dell’Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solamente da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non è prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

Con il nuovo messaggio n. 3322/2025, l’INPS chiarisce alcuni aspetti non affrontati nel messaggio dello scorso agosto, ovvero i casi delle donne che hanno fatto domanda per il congedo, poi respinta, o che hanno fruito del congedo chiedendo l’anticipazione al datore di lavoro per poi vederselo negare.

Congedo di 10 giorni alla madre intenzionale: possibile il riesame della domanda

Nel nuovo messaggio l’INPS chiarisce, dunque, che gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale si estendono anche ai rapporti non ancora esauriti e non definiti alla data del 24 luglio.

Nello specifico, le domande di congedo a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici in questione per periodi precedenti il 24 luglio 2025 devono essere riesaminate.

Bisogna però tenere conto dei termini di prescrizione (un anno da quando la prestazione è dovuta) e di decadenza nella presentazione dell’eventuale ricorso giudiziario (un anno dalla data di definizione del procedimento amministrativo).

Inoltre, chi ha effettivamente fruito del congedo prima del 24 luglio non dovrà restituire le somme percepite, in quanto le fruizioni possono essere considerate indebite

In sostanza, se la domanda di congedo non è ancora definita giudizialmente, la lavoratrice potrà chiedere il riesame dell’istanza a pagamento diretto, mentre chi ha ottenuto l’anticipazione da parte del datore di lavoro per i congedi fruiti prima del 24 luglio non dovrà restituire le somme ricevute.

INPS - Messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025
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