Decreto Agosto: cassa integrazione di 18 settimane confermata nel testo ufficiale

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Decreto Agosto, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto ed in vigore dal 15 agosto 2020 conferma la cassa integrazione di 18 settimane. La misura non è senza oneri per tutti: devono essere rispettate determinate condizioni. I dettagli del testo ufficiale.

Decreto Agosto: cassa integrazione di 18 settimane confermata nel testo ufficiale

Decreto Agosto, il testo definitivo conferma le 18 settimane di cassa integrazione.

La manovra del Governo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto ed è entrata in vigore il 15 agosto 2020.

Vengono confermate 18 settimane di cassa integrazione, suddivise in due tranche di 9 settimane ciascuna, nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle 9 settimane aggiuntive i datori di lavoro devono avere ottenuto l’autorizzazione per le 9 settimane precedenti.

I soggetti dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Vediamo i dettagli della misura prevista nel testo ufficiale del decreto Agosto.

Decreto Agosto: cassa integrazione di 18 settimane confermata nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Tra le varie misure riconfermate nel decreto Agosto c’è la cassa integrazione.

Il testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto ed in vigore dal giorno successivo, prevede la possibilità richiedere 18 settimane nel periodo di tempo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i datori di lavoro che hanno ottenuto l’autorizzazione per le prime nove settimane di cassa integrazione possono richiedere la seconda tranche di 9 ulteriori settimane.

A prevederlo è l’articolo 1 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104.

Tale articolo ha come oggetto “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”.

Tali trattamenti possono essere richiesti dai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le 9 ulteriori settimane di cassa integrazione, che possono essere richieste dopo l’autorizzazione e fruizione delle prime 9 settimane, non sono tuttavia senza oneri.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto Agosto stabilisce che:

“I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019”

Gli oneri a carico del datore di lavoro sono stabiliti come segue:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo non è dovuto nei casi previsti dal comma 3, ovvero per quei datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Decreto Agosto, cassa integrazione di 18 settimane: come fare domanda

Per ottenere le 9 ulteriori settimane di cassa integrazione previste dal decreto Agosto è necessario presentare domanda all’INPS.

Nella richiesta deve essere allegata l’autocertificazione, prevista dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, per l’eventuale riduzione del fatturato.

Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale specifica inoltre, al comma 5 dell’articolo 1, che:

“In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.”

In altre parole, il primo termine indicato è il 30 settembre 2020.

Il successivo comma 6 regola il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS:

“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

Nel decreto Agosto vengono inoltre fissate le regole per la cassa integrazione salariale operai agricoli, CISOA.

Nello specifico il contributo è concesso in deroga ai contributi che si riferiscono al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere nella stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Il comma 8 dell’articolo 1 specifica inoltre che:

“I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.”

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