Sospensione licenziamenti per 5 mesi nel Decreto Rilancio

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Decreto Rilancio, modifiche al decreto Cura Italia sul tema della sospensione dei licenziamenti: nell'articolo 83 il periodo viene esteso da 60 giorni a 5 mesi. Per i datori di lavoro è possibile revocare i licenziamenti, chiedendo contestualmente la cassa integrazione.

Sospensione licenziamenti per 5 mesi nel Decreto Rilancio

Decreto Rilancio, l’ex decreto aprile interviene anche sulla sospensione dei licenziamenti, come su altri fronti il testo, ancora in versione di bozza, modifica quanto previsto in prima battuta dal decreto Cura Italia.

L’articolo 46 del DL Cura Italia prevedeva un periodo di 60 giorni a partire dal 18 marzo 2020.

Con la modifica prevista dal Decreto in arrivo il periodo si estenderebbe fino a 5 mesi.

Lo prevede l’articolo 83 che aggiunge anche un comma 1 bis per il quale i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, abbiano recesso il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo possono revocare il recesso, facendo richiesta della cassa integrazione per coronavirus prevista dal DL numero 18/2020.

L’inizio della cassa integrazione deve coincidere con la data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.

Decreto Rilancio, sospensione licenziamenti per 5 mesi: la bozza dell’ex decreto aprile

Il decreto Rilancio, l’ex decreto di aprile che conterrà le nuove misure economiche in risposta al coronavirus, modifica quanto previsto dalla prima manovra messa in campo dal Governo in tema di sospensione di licenziamenti.

Secondo quanto riportato dalla bozza del nuovo provvedimento, le previsioni dell’articolo 46 del decreto Cura Italia sono estese.

Nell’articolo 83 della bozza aggiornata all’11 maggio, infatti, il periodo di 60 giorni a partire dal 18 marzo 2020 viene prolungato a 5 mesi.

In tale periodo vengono sospese le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

A tali procedure si aggiungono le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Tra gli aspetti che vengono presi in considerazione dalla nuova misura in fase di approvazione c’è anche la possibilità di revocare i recessi precedentemente operati.

Decreto Rilancio, revoca dei recessi e cassa integrazione salariale

L’estensione del periodo di sospensione dei licenziamenti prevista con il decreto Cura Italia non è l’unica misura che viene modificata dall’articolo 83 della bozza del decreto Rilancio.

L’ex decreto Aprile inserisce un nuovo comma, l’1 bis, all’articolo 46 del decreto numero 18 del 17 marzo 2020.

Tale comma prevede un’ulteriore possibilità per i datori di lavoro che abbiano recesso il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020.

A prescindere dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro può revocare il recesso a condizione che proceda contestualmente alla richiesta della cassa integrazione salariale, ordinaria o in deroga, prevista dagli articoli dal 19 al 22 del DL Cura Italia, quindi secondo le regole di riferimento per questo periodo di emergenza coronavirus.

La data di inizio della cassa integrazione deve coincidere con quella in cui ha avuto efficacia il licenziamento.

Il rapporto di lavoro si intende quindi ripristinato senza soluzione di continuità e senza né oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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