Interessi attivi fuori dai redditi professionali

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Novità importante per la dichiarazione dei redditi dei professionisti?

Interessi attivi fuori dai redditi professionali

La qualificazione fiscale degli interessi attivi percepiti dai professionisti è stata per mesi oggetto di un significativo dubbio interpretativo, sorto a seguito della profonda revisione dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo operata dal d.lgs. 192/2024 (varato nell’ambito della più ampia riforma fiscale in fase di realizzazione).

A fare finalmente chiarezza è intervenuto il Decreto Legge n. 84/2025 (cd. Decreto Fiscale 2025), che ha fornito un’indicazione netta:

gli interessi attivi, anche se percepiti nell’ambito dell’attività professionale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto trattasi di redditi di capitale

La riforma dei redditi di lavoro autonomo e il principio di “onnicomprensività”

Il punto di partenza dell’incertezza che si era venuta a creare è l’ampia riforma attuata con il Decreto Legislativo n. 192 del 2024, che ha riscritto le regole per i professionisti, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023).

Dal punto di vista tecnico, il legislatore ha smembrato l’originario articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), distribuendone i contenuti in una serie di nuovi articoli, dal 54 al 54-octies, e contestualmente introducendo numerose novità.

La modifica di interesse, in questa sede, è quella relativa all’introduzione, nel nuovo articolo 54 del TUIR, del principio di onnicomprensività, secondo il quale il reddito professionale è costituito dalla differenza tra

tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute

Questa formulazione, così ampia e generale, ha portato a ritenere che qualsiasi provento, purché collegato all’attività, dovesse confluire nel reddito di lavoro autonomo.

Il dubbio sugli interessi attivi

Proprio l’applicazione del principio di onnicomprensività aveva dato origine ad un quesito:

gli interessi attivi maturati, ad esempio, sul conto corrente dedicato all’attività professionale, dovevano essere considerati a tutti gli effetti come un componente positivo afferente all’attività svolta e, di conseguenza, essere tassati come reddito di lavoro autonomo a partire dal 2024?

L’ipotesi era tutt’altro che remota, posto che, secondo il già citato principio di onnicomprensività, tutto ciò che si percepisce in relazione all’attività diventa reddito; pertanto, era logico pensare che anche i proventi finanziari, nati da liquidità generata dall’attività stessa, dovessero seguirne le sorti.

Secondo questo approccio, quindi, il reddito di lavoro autonomo sarebbe stato aumentato anche degli interessi attivi (e la ritenuta subita sarebbe stata da considerarsi a titolo d’acconto).

Concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, inoltre, anche tali somme sarebbero state rilevanti ai fini del computo dei contributi previdenziali dovuti sul risultato economico conseguito nell’ambito dell’attività professionale.

Al contrario, la loro estraneità rispetto al reddito di lavoro autonomo - così come previsto prima della modifica operata all’articolo 54 del TUIR dalla riforma dei redditi di lavoro autonomo - avrebbe comportato un trattamento fiscale diverso, con applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Il decreto fiscale fa chiarezza

L’atteso chiarimento è arrivato con il Decreto Fiscale del 17 giugno 2025 con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 54 del TUIR, il comma 3-bis.

Nella relazione illustrativa al provvedimento, il legislatore ha specificato di voler intervenire per precisare meglio per via normativa il trattamento di alcune componenti finanziarie percepite nell’esercizio dell’arte o professione.

La nuova disposizione scioglie ogni dubbio, affermando in modo inequivocabile che

gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale

Di conseguenza, tali proventi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Viene così sancita una separazione netta e opportuna tra:

  • i flussi finanziari generati dalla gestione della liquidità (redditi di capitale);
  • e i compensi e le altre somme e valori percepiti derivanti dalla prestazione professionale vera e propria (redditi di lavoro autonomo).

La norma, come specificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto, si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Ciò significa che il delineato trattamento fiscale trova applicazione già per la dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025), mantenendo di fatto immutate le regole che già erano applicabili prima della riforma dei redditi di lavoro autonomo.

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