Bonus giovani under 35: via libera alla domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Finisce l’attesa per il nuovo bonus giovani under 35: l’INPS apre all’invio della domanda per l'esonero contributivo

Bonus giovani under 35: via libera alla domanda

Arriva il via libera dell’INPS alla presentazione delle domande per il bonus giovani under 35.

La nuova versione dell’agevolazione prevista dal decreto lavoro 2026 riconosce un esonero contributivo ai datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e in possesso di specifici requisiti.

La domanda si può inviare dal sito dell’INPS, compilando l’apposito modulo online.

Bonus giovani under 35: via libera alla domanda

Un esonero contributivo del 100 per cento per chi assume giovani con meno di 35 anni nel 2026. Questa in sintesi la nuova versione dell’agevolazione introdotta dal decreto lavoro, il n. 62 del 2026.

Dopo la pubblicazione delle istruzioni operative lo scorso maggio, l’INPS ha finalmente concesso il via libera alla presentazione delle domande. A partire da oggi, 11 giugno, i datori di lavoro e i loro intermediari possono inviare la richiesta per ottenere l’esonero contributivo.

La domanda va trasmessa direttamente online dal sito dell’INPS, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) alla sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.

Qui bisogna compilare l’apposito modulo di domanda, seguendo le istruzioni già fornite nella circolare n. 55/2026. Nel modulo devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore già assunto o da assumere;
  • tipologia di classe di svantaggio del soggetto;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R n. 445/2000, con la quale si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
  • dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dal decreto lavoro.

Almeno per il momento, dunque, i datori di lavoro dovranno autodichiarare di applicare il CCNL più rappresentativo ai fini dell’applicazione del TEC, il trattamento economico complessivo, ai fini del riconoscimento ai dipendenti del cosiddetto salario giusto. Ricordiamo, inoltre che, fino alla pubblicazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro, la pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL resta un adempimento opzionale e non ancora un obbligo.

Bonus giovani under 35: importi e requisiti

Il nuovo bonus giovani riconosce ai datori di lavoro un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni per ogni assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 in particolari condizioni svantaggiate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Nello specifico, lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 500 euro mensili, elevabili a 650 euro in caso di assunzioni nelle aree della Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, cioè nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Come anticipato, è necessario rispettare alcuni specifici requisiti, rispetto alla vecchia versione in vigore nel 2025, a partire dall’incremento occupazionale netto. Questo deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, come indicato nella citata circolare con le istruzioni.

Non solo. Per poter ottenere l’esonero, i giovani assunti devono avere meno di 35 anni d’età e risultare privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni oppure da almeno un anno nel caso in cui appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, e cioè:

  • non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • sono adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

L’esonero non può essere richiesto per le stabilizzazioni (come era invece previsto dalla vecchia versione) né ai per i rapporti di lavoro domestico o di apprendistato.

Bonus giovani under 35: le istruzioni per la fruizione dell’esonero

Nel messaggio n. 1966/2026, l’INPS fornisce anche le istruzioni per la fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens.

L’agevolazione può essere fruita a partire dal mese di competenza di luglio, in maniera differenziata a seconda dell’importo dell’esonero, base (500 euro) o maggiorato per le assunzioni nella Zes (650 euro).

Nel primo caso, i datori di lavoro devono indicare come codice causale il nuovo valore “EG26”. Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica, mentre nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “Protocollo”.

L’Istituto, poi, assegnerà i seguenti codici:

  • L645 per i conguagli;
  • L646 per gli arretrati.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e l’elemento “AnnoMeseRif” deve essere valorizzato per tutti i mesi pregressi (da gennaio 2026 e fino al mese precedente a quello di esposizione del mese corrente). Tale operazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026.

Per esporre l’agevolazione relativa alle assunzioni nella Zes, invece, i datori di lavoro devono indicare il codice “EGZS”. L’Istituto, poi, assegnerà i seguenti codici:

  • L647 per i conguagli;
  • L648 per gli arretrati.

Le altre indicazioni restano invariate. Per tutti i dettagli operativi si rimanda al testo integrale del messaggio n. 1966/2026, disponibile di seguito.

INPS - Messaggio n. 1955 dell’11 giugno 2026
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