Imu, paga l’inquilino se lo prevede il contratto

Imu a carico dell'inquilino se lo prevede il contratto. È la Cassazione a stabilirlo, con una sentenza particolarmente importante e che stravolge le regole sul pagamento di Imu ed Ici in caso di affitto.

Imu, paga l'inquilino se lo prevede il contratto

Non è illegittima la clausola contrattuale che scarica sull’inquilino il pagamento dell’Imu così come di qualsiasi altra tassa od onere sull’immobile in affitto.

A sovvertire uno dei principi basilari su chi paga l’Imu in caso di affitto è la Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6882 dell’8 marzo 2019 che “cambia” in maniera importante le regole in merito agli obblighi fiscali a carico degli inquilini e dei proprietari di immobili in locazione.

È del tutto lecito che nel contratto sia previsto l’addebito all’inquilino di tutte le tasse sulla casa nel periodo di locazione, tra cui l’Imu o ad esempio l’intero importo della Tasi.

I proprietari di immobili dati in affitto, abitazioni o locali commerciali, hanno il diritto di inserire nel contratto di locazione una clausola che prevede il rimborso da parte dell’inquilino della quota di tasse, imposte o oneri legati alla locazione.

A dover pagare l’Imu, in sostanza, è sempre il proprietario, ma non è vietato che venga richiesto il pagamento a rimborso da parte dell’affittuario. Allo Stato o al Comune questo non interessa.

Per chi prende una casa in affitto sarà quindi bene prestare particolare attenzione a cosa prevede il contratto di locazione prima di firmare. Chi invece affitta la propria abitazione potrà in tal modo scaricarsi dalle spalle il peso del Fisco.

Imu, paga l’inquilino se lo prevede il contratto

Il caso oggetto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione riguarda l’affitto di un immobile non abitativo e, in particolare, la presunta illegittimità di una delle clausole presenti nel contratto di affitto.

Una clausola che di fatto addebita all’inquilino il pagamento delle tasse gravanti sull’edificio, tra cui l’Imu e che prevede letteralmente che:

“Nel corso dell’intera durata del ... contratto:

  • il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto tenendo conseguentemente manlevato il Locatore relativamente agli stessi;
  • il Locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito.”

Se la regola generale prevede che gli inquilini non sono tenuti in alcun caso a pagare l’Imu (l’ex ICI), discorso diverso va fatto qualora nel contratto sia previsto l’obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva rispetto al canone di locazione a titolo di rimborso nei confronti del locatario.

Quello che la Cassazione ha confermato, con la sentenza dell’8 marzo 2019 (che conferma il parere già espresso dalla Corte di Appello di Firenze) è che sono lecite clausole contrattuali che:

“non prevedano un obbligo diretto del conduttore verso il fisco di pagare le imposte che gravano sull’immobile, ma soltanto un obbligo dello stesso conduttore verso il locatore di sostenere il relativo onere”

In estrema sintesi, resta in capo al proprietario l’obbligo di pagamento dell’Imu ma questi potrà richiedere il rimborso all’inquilino. Il tutto sempre qualora sia espressamente stabilito dal contratto, ovviamente.

In sostanza, l’ente impositore (Stato, Comune o altro) individua nel proprietario dell’immobile il soggetto tenuto al pagamento delle imposte ma:

“questo si disinteressa se poi, per accordo privato, i contraenti scelgano di operare un rimborso (in tal senso deve interpretarsi l’uso della parola “manlevare”) o una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore”

Corte di Cassazione Sezioni Unite - sentenza n. 6882/2019
È legittima la clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte dell’affittuario di una somma a titolo di rimborso di tasse, imposte ed oneri gravanti sul contratto di locazione

Allo Stato non interessa chi paga l’Imu tra inquilino o proprietario

La determinazione del canone di affitto resta una libera scelta delle parti del contratto e pertanto l’affittuario ed il proprietario dell’immobile possono liberamente stabilire l’obbligazione di pagamento per oneri accessori.

Chi affitta la propria abitazione potrà quindi manlevarsi dagli obblighi relativi al pagamento di qualsiasi tassa, imposta o onere relativa alla casa, al capannone o all’ufficio locato.

Una clausola, quella contestata dal contribuente istante, che potrebbe ricomprendere quindi tutte le spese, anche quelle relative alla manutenzione straordinaria, durante il periodo della locazione.

Insomma, un’utile via d’uscita per i proprietari di immobili, ma anche un pericoloso precedente per gli affittuari. Da oggi in poi diventa ancora più importante leggere con attenzione cosa prevede il contratto di locazione prima di firmare.

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