IMU 2021: riduzione per i pensionati esteri, sostituisce la vecchia esenzione

IMU 2021, riduzione del 50 per cento delle somme dovute per i pensionati esteri. Dopo l'abolizione dell'esenzione, con la Legge di bilancio 2021 è stato introdotto uno sconto sull'imposta che spetta, però, solo nel caso in cui l'immobile non sia né locato né concesso in comodato. I requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione.

IMU 2021: riduzione per i pensionati esteri, sostituisce la vecchia esenzione

IMU 2021, la data del 16 dicembre che segnala scadenza del saldo si avvicina. I pensionati esteri che devono versare l’imposta, però, in presenza di specifici requisiti possono applicare una riduzione del 50 per cento, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Negli ultimi anni si è passati da una esenzione, abolita a partire dal 2020, al pagamento in misura piena, fino alla definizione di un compromesso: uno sconto sull’imposta per i cittadini che percepiscono pensione all’estero e risiedono fuori dai confini nazionali.

Quali sono le regole da seguire per beneficiare delle agevolazioni? In vista della scadenza del 16 dicembre 2021, secondo appuntamento con il pagamento IMU, una panoramica sui requisiti per accedere allo sconto sulle somme dovute.

IMU 2021, per i pensionati all’estero non c’è più l’esenzione, ma una riduzione

A partire dal 2021 l’IMU dovuta dai non residenti titolari di pensione estera per l’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, a patto che non sia locato o dato in comodato d’uso è ridotta del 50 per cento.

A stabilirlo è stata la Legge di Bilancio 2021 che ha previsto anche una riduzione di due terzi per la Tari per questa categoria di contribuenti.

Nel testo si legge:

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della meta’ e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ dovuta in misura ridotta di due terzi.”

L’agevolazione arriva dopo un anno di pagamento ordinario delle somme dovute: dal 2020, infatti, con la nuova IMU era stata cancellata l’esenzione dal pagamento per la prima casa posseduta dagli italiani, titolari di pensioni estere ed iscritti all’AIRE, che era disciplinata dall’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 201/2011, come modificato successivamente dal Decreto Legge n. 47/2014.

IMU 2021, riduzione per i pensionati all’estero: i requisiti

Nel confronto tra passato e presente, però, è necessaria una precisazione. Lo sconto IMU previsto dalla Legge di Bilancio 2021 non è accessibile dalla stessa platea di destinatari prevista in precedenza: viene meno, infatti, l’esplicito richiamo all’iscrizione all’AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero.

Non a caso proprio sulla platea di beneficiari dell’esenzione la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia una procedura di infrazione, conclusa il 30 ottobre 2020, e aveva sottolineato il trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.

Tra pagamento pieno ed esenzione, quindi, è prevalsa una riduzione del 50 per cento dell’IMU che spetta ai pensionati esteri in presenza delle condizioni che seguono:

  • lo sconto è applicabile per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo;
  • non deve essere locata o data in comodato d’uso;
  • l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
    • non essere residenti nel territorio dello Stato;
    • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
    • essere residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia.

In tabella una panoramica che include anche le altre agevolazioni concesse sul pagamento dell’imposta da considerare in vista della scadenza del versamento del saldo il 16 dicembre.

Tipologia di immobileAgevolazione IMU
Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile ridotta del 50 per cento
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultano inagibili e inabitabili, la base imponibile è ridotta del 50 per cento
Abitazioni concesse in comodato riduzione del 50 per cento della base imponibile se concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado nel rispetto delle condizioni che seguono:

  • l’immobile deve risultare come abitazione principale per chi la riceve in comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  • il comodante deve essere residente anagraficamente nonché avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Abitazioni locate a canone concordato Riduzione dell’imposta al 75 per cento
Cittadini residenti all’estero titolari di pensione Riduzione dell’imposta pari al 50 per cento

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