Forfettari e minimi, scadenza secondo acconto 2020: tra istruzioni ordinarie e proroga

Rosy D’Elia - Irpef

Forfettari e minimi, secondo acconto imposta sostitutiva 2020: nella stessa stata di scadenza, 30 novembre, è arrivata la proroga per tutte le partite IVA al 10 dicembre, le novità del Decreto Ristori quater si aggiungono allo slittamento dei termini già previsto da altri provvedimenti emergenziali. Dalle regole per il versamento al codice tributo da inserire nel modello F24.

Forfettari e minimi, scadenza secondo acconto 2020: tra istruzioni ordinarie e proroga

Forfettari e minimi, secondo acconto imposta sostitutiva 2020: nella stessa data di scadenza, 30 novembre, il Decreto Ristori quater ha spostato la data ultima per i versamenti per tutte le partite IVA al 10 dicembre. Ma non solo, il testo ha anche esteso la platea di beneficiari della proroga al 30 aprile 2021 già disposta dai precedenti provvedimenti emergenziali in presenza di specifici requisiti. Le istruzioni da seguire per chi paga.

Nel calendario ordinario di scadenze fiscali l’ultimo giorno del mese di novembre segna il termine ultimo per i versamenti delle imposte sui redditi, in particolare il secondo acconto Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate.

Ma questo è un anno pieno di eccezioni: prima il Decreto Agosto, poi il Decreto Ristori bis e poi il Decreto Ristori quater hanno disposto, in presenza di specifici requisiti, una proroga per i versamenti. E l’ultimo provvedimento ha creato un doppio binario per le date da rispettare:

  • 10 dicembre 2020 per tutte le partite IVA;
  • 30 aprile 2021 in presenza di specifici requisiti.

Dalle regole per il versamento al codice tributo da inserire nel modello F24: una panoramica sulle indicazioni per il pagamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% o 5% dovuta dai titolari di partita IVA in regime dei minimi ed i forfettari.

Forfettari e minimi, scadenza secondo acconto imposte: tra istruzioni ordinarie e proroga

Per avere una panoramica chiara su chi paga entro la scadenza del 10 dicembre 2020, dopo l’approvazione della mini proroga con il Decreto Ristori quater, il secondo acconto delle imposte dovute da minimi e forfettari è necessario fare qualche passo indietro fino ad agosto e ricostruire le disposizioni previste dagli ultimi provvedimenti emergenziali.

Di seguito una carrellata degli interventi sulle scadenze fiscali:

  • all’articolo 98 il Decreto Agosto, n. 104 del 2020, ha stabilito una proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto, o dell’unica rata, delle imposte sui redditi 2020 per i soggetti ISA e per i forfettari, ma solo per le partite IVA che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • all’articolo 6, il Decreto Ristori bis, n. 149 del 2020, estende la proroga a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa e agli esercenti attività di gestione di ristoranti in zona arancione, in questo caso viene meno anche il requisito del calo del fatturato;
  • il Decreto Ristori ter aumenta le risorse del Fondo introdotto dal precedente decreto omonimo per garantire a tutti coloro che passano in una zona di rischio più elevate le stesse misure di sostegno e include nell’allegato 2 anche gli esercenti attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori.

Ma in questo mosaico di regole negli ultimi giorni si è inserita una nuova tessera con il DL numero 157 del 30 novembre 2020 che riguarda anche tutti coloro che non rientrano nelle ipotesi di proroga già prevista.

Dopo il via libera a un nuovo scostamento di bilancio, il Decreto Ristori quater che ha introdotto diverse novità:

  • ha esteso la platea di beneficiari della prima proroga in due direzioni:
    • imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;
    • a prescindere dalla dimensione o dal calo del fatturato, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, e per i ristoranti nelle zone arancioni.
  • ha previsto una mini proroga che porta la scadenza per il versamento degli acconti al 10 dicembre 2020 per tutti, stesso termine entro il quale si potrà inviare la dichiarazione dei redditi delle partite IVA, l’ex Unico.

Forfettari e minimi, scadenza secondo acconto imposte: le istruzioni per chi paga

In linea generale i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per i primi 5 anni di attività, entro le stesse scadenze dell’Irpef.

Versano, invece, un’imposta sostitutiva del 5% i soggetti che che applicano il regime dei minimi che, pur essendo stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016, rimane in vigore in via residuale fino al 35° anno di età del contribuente o comunque al 5° periodo d’imposta consecutivo.

Le regole da applicare, che seguono il canonico meccanismo di saldo e acconto, per minimi e forfettari sono le seguenti:

  • per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
  • per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
  • per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
    • primo acconto entro il 30 giugno;
    • secondo acconto entro il 30 novembre 2020, che slitta al 10 dicembre.

Resta sempre la possibilità di versare entro 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40%.

Forfettari e minimi, scadenza secondo acconto imposte: il codice tributo da inserire nel modello F24

Tutti i contribuenti minimi e forfettari che non sono inclusi nella proroga che sposta la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte al 30 aprile 2021, quindi, devono procedere con il pagamento entro la scadenza del 10 dicembre.

Per procedere è necessario indicare nel modello F24 specifici codici tributo che identificano il versamento del secondo acconto o dell’acconto in un’unica soluzione.

Soggetti interessatiCodice tributo
Regime dei minimi 1794
Regime forfettario 1791

Di seguito anche gli altri codici tributo previsti.

Soggetti interessatiVersamentoCodice tributo
Regime dei minimi Primo acconto 1793
Regime forfettario Primo acconto 1790
Regime dei minimi Saldo dell’anno precedente 1795
Regime forfettario Saldo dell’anno precedente 1792

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