Flat tax o agevolazioni fiscali a scelta per chi rientra dall’estero

Rosy D’Elia - Imposte

Chi trasferisce la residenza in Italia dal 2027 si trova a scegliere tra flat tax e regime impatriati: il Decreto fiscale fissa l'incompatibilità delle due agevolazioni fiscali

Flat tax o agevolazioni fiscali a scelta per chi rientra dall'estero

Dal decreto fiscale arrivano novità anche per coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia dal prossimo anno: i benefici della flat tax sui redditi esteri non si possono cumulare con le agevolazioni fiscali previste per le lavoratrici e i lavoratori impatriati.

Di fatto, si colma un vuoto normativo dato dal passaggio dal vecchio al nuovo regime introdotto con la riforma fiscale dal 2024.

Flat tax o agevolazioni fiscali a scelta per chi rientra dall’estero

Nel nuovo impianto di regole delineato con il decreto legislativo n. 209 del 2023, chi torna in Italia dopo un periodo all’estero, in presenza di particolari requisiti, versa metà dell’IRPEF dovuta: paga, cioè, le imposte su una base imponibile ridotta del 50 per cento entro i 600.000 euro annui. Il taglio arriva al 60 per cento per chi ha figli o figlie a carico.

È possibile ottenere questo sconto sulle imposte da versare per 5 anni in presenza di una serie di condizioni:

  • svolgere attività lavorativa in Italia;
  • possedere requisiti di elevata qualificazione e specializzazione o aver svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale;
  • non essere stati residenti in Italia nei 3 anni precedenti (6 o 7 anni in caso di prosecuzione dell’attività con lo stesso datore di lavoro);
  • restare in Italia per almeno 4 anni.

Allo stesso tempo la normativa, con l’articolo 24 bis del TUIR, permette a coloro che non sono stati fiscalmente residenti in Italia, per almeno nove periodi d’imposta nel corso degli ultimi dieci, di versare una somma forfettaria sui redditi prodotti all’estero. Dal 2026 la flat tax è pari a 300.000 euro e si applica a prescindere dalla fascia di reddito. Anche uno o più familiari possono beneficiare dell’agevolazione, versando la cifra di 50.000 euro.

Nel caso in cui ci siano le condizioni per beneficiare di entrambe le agevolazioni fiscali, i contribuenti dovranno scegliere tra lo sconto IRPEF e la flat tax sui redditi esteri. L’articolo 2 del decreto n. 38 del 2026 chiarisce, infatti, che i due trattamenti di favore non possono essere cumulati da chi trasferisce la residenza a partire dal 2027.

Flat tax e agevolazioni fiscali per lavoratrici e lavoratori impatriati: le novità nel DL fiscale

Si conferma la regola già prevista per il vecchio regime impatriati con l’aggiornamento dei nuovi riferimenti normativi.

Con la riforma fiscale, infatti, non è stata semplicemente modificata la disciplina prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, ma è stata totalmente riscritta la norma che regola le agevolazioni per lavoratrici e lavoratori impatriati.

La novità del decreto fiscale, quindi, arriva per allineare vecchie e nuove regole, specificando il “dettaglio” dell’incumulabilità tralasciato dal decreto n. 209 del 2023 che ha riformato il regime di favore.

La relazione tecnica che accompagna il testo del DL n. 38 del 2026 non mette in conto effetti finanziari, quindi spese o entrate, per la correzione delle regole, ma apre all’ipotesi di risvolti positivi per le casse dello Stato.

Nel frattempo resta sempre da colmare il vuoto normativo che caratterizza la flat tax per i super ricchi: l’agevolazione è nata per “favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti”, ma non è in alcun modo vincolata ad operazioni di questo tipo.

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