Finanziamento soci: senza delibera assembleare è lecito presumere l’evasione

Emiliano Marvulli - Diritto societario

Finanziamento soci: se sono assenti le delibere assembleari e le scritture contabili e la conduzione dell'attività è antieconomica si può presumere la presenza di ricavi occulti. A spiegarlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24746/2020: per la legittimità di un finanziamento soci è richiesta la regolarità formale degli adempimenti.

Finanziamento soci: senza delibera assembleare è lecito presumere l'evasione

Per l’opponibilità all’Erario, un finanziamento soci viene richiesta la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo.

Se mancano gli adempimenti in questione e ci si trova in presenza di una conduzione antieconomica dell’attività può farsi spazio la presunzione sul fatto che la società, attraverso il finanziamento, stia in realtà facendo rientrare in azienda ricavi occulti.

A spiegarlo è l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24746/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza della sezione 5 Numero 24746 del 2020
Finanziamento soci: senza delibera assembleare è lecito presumere l’evasione. A stabilirlo è l’Ordinanza della Sezione 5 Numero 24746 del 2020

I fatti - La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato da una società, che opera nel settore della lavorazione e commercializzazione di frutta e ortaggi, avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva precedentemente contestato ricavi omessi, desumendoli dal conto debiti verso soci in cui era iscritto un finanziamento soci, mancante della relativa delibera assembleare.

Il ricorso è giunto in CTR, che annullava il rilevo relativo al finanziamento soci, ritenendo solo una supposizione dell’ufficio la ripresa a tassazione e affermando che la redazione di un verbale di assemblea sul punto fosse una mera irregolarità formale.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principale, violazione dell’art. 2467 c.c., per aver ritenuto i giudici di merito ritualmente avvenuto un finanziamento soci.

Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato, con rinvio, la sentenza impugnata.

Il citato art. 2467 cc considera finanziamenti soci quelli

“in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”

Pertanto, al di fuori delle due precise ipotesi in cui il finanziamento soci è consentito, cioè uno stato di squilibrio finanziario in ragione dell’attività svolta, oppure nei casi in cui sarebbe ragionevole un conferimento

è lecito dubitare della correttezza dell’operazione

In quest’ottica è stata accolta la contestazione dell’Ufficio, secondo cui il presunto prestito serviva solo a mantenere operativa un’attività in perdita

“la cui conduzione antieconomica è indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci appunto”

A conferma della presunzione di evasione contestata dall’Amministrazione finanziaria assumono rilevanza dirimente, in linea generale:

  • l’assenza sia della delibera assembleare relativa al finanziamento;
  • la mancata iscrizione dell’operazione nelle scritture contabili.

A riguardo, a mente della giurisprudenza di cassazione, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società di capitali

“è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interno dell’ente”

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci, ai fini dell’opponibilità all’Erario, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti.

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