Avviso di accertamento: quando c’è l’obbligo di invito al contraddittorio?

Tommaso Gavi - Imposte

Avviso di accertamento, la circolare numero 17/E del 22 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi in cui è previsto l'obbligo di invito al contraddittorio preventivo per le imposte dirette e l'IVA e sulle situazioni in cui tale obbligo è escluso. In alcuni casi, dal 1° luglio, il mancato rispetto dell'obbligo produce l'invalidità dell'atto impositivo.

 Avviso di accertamento: quando c'è l'obbligo di invito al contraddittorio?

Avviso di accertamento, in quali casi è previsto l’obbligo preventivo di contraddittorio ed a partire da quando?

A questi e ad altri interrogativi risponde la circolare numero 17/E del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce gli aspetti sull’obbligo del contraddittorio preventivo tramite invito a comparire, a cui gli uffici sono tenuti prima dell’emissione degli avvisi di accertamento per IVA o imposte dirette.

Dal prossimo 1° luglio, se il contribuente dimostra che l’attivazione del contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso, la mancanza di tale attivazione produce l’invalidità dell’atto impositivo.

Non ci sono obblighi nei casi in cui viene rilasciata una copia di un processo verbale di chiusura delle attività al contribuente e nei casi di notifica di un accertamento parziale.

Avviso di accertamento: in quali casi è previsto l’obbligo di invito al contraddittorio?

In quali casi è previsto l’obbligo di invito al contraddittorio preventivo rispetto all’emissione dell’avviso di accertamento?

Questo ed altri aspetti collegati sono spiegati nella circolare numero 17/E del 22 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sull’obbligo di invito al contraddittorio previsto dall’articolo 4-octies del decreto-legge numero 34 del 30 aprile 2019.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 17/E del 22 giugno 2020
Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 34. Chiarimenti.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sull’obbligo di contraddittorio preventivo tramite invito a comparire, a partire dal 1° luglio.

L’obbligo è relativo ad alcune ipotesi in cui prima di emettere un avviso di accertamento IVA o delle imposte dirette è necessaria l’attivazione del contraddittorio, a pena di invalidità dell’atto impositivo.

L’invalidità si produce soltanto quando il contribuente dimostra che l’osservanza dell’obbligo avrebbe portato ad un diverso risultato.

Non è previsto alcun obbligo quando al contribuente viene rilasciata la copia di un processo verbale di chiusura delle attività o di notifica di un accertamento parziale.

Nel documento di prassi l’esito del contraddittorio con il contribuente costituisce parte della motivazione dell’accertamento e diventa protagonista dell’istituto.

Il confronto anticipato ha un ruolo centrale per garantire la partecipazione dello stesso all’accertamento e all’assicurazione della corretta pretesa dell’Erario.

Inoltre tale prassi può favorire l’adempimento spontaneo dei cittadini.

Il contraddittorio preventivo deve essere favorito anche nei casi in cui non è previsto un obbligo.

Inoltre, anche nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria è obbligata, il contribuente può decidere di non prendere parte al procedimento.

Avviso di accertamento: l’ambito di applicazione dell’obbligo preventivo di contraddittorio e i casi di esclusione

La circolare 17/E del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate spiega anche qual è l’ambito di applicazione dell’obbligo.

In via preliminare deve essere verificato se è previsto l’obbligo di avviare l’invito al contraddittorio.

I casi inclusi in tale obbligo sono i seguenti:

  • accertamenti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • imposta regionale sulle attività produttive;
  • imposta sul valore degli immobili all’estero;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
  • imposta sul valore aggiunto.

Se l’obbligo non viene rispettato l’atto impositivo non è valido.

Il contribuente deve tuttavia dimostrare in concreto le ragioni che avrebbero portato a suo favore se il contraddittorio ci fosse stato.

Un’eccezione è rappresentata dai casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.

In alcuni casi l’avvio del procedimento è escluso: quando è stata rilasciata copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Tuttavia il documento di prassi spiega che:

“seppur non obbligatorio per legge, è sempre opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di «chiusura delle operazioni», al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria.”

L’esclusione è, inoltre, prevista quando l’ufficio emette avvisi di accertamento o di rettifica parziale, in base agli articoli 41-bis del Dpr n. 600/1973 e 54, comma 3 e 4 del Dpr n. 633/1972.

Ai fini IVA, il comma 2 dell’articolo 5-ter si riferisce agli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

Per le imposte dirette, invece, il riferimento è solo l’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973.

In altre parole, diversamente da quanto previsto per le imposte dirette, per l’IVA è prevista l’esclusione dell’invito obbligatorio solo con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.

Avviso di accertamento: i casi particolari di urgenza e fondato pericolo

L’Agenzia delle Entrate può emettere l’avviso di accertamento o di rettifica senza rispettare l’obbligo di invito al contraddittorio solo nei casi particolari di urgenza e fondato pericolo.

Il documento di prassi specifica che si verifica l’urgenza nelle seguenti situazioni:

  • il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari;
  • una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria.

Il caso di fondato pericolo, invece, deve essere motivato dall’ufficio: si deve verificare il fondato timore di perdere la garanzia del credito, in modo da evitare possibili contestazioni in sede contenziosa.

Un altro caso di esclusione dall’obbligo di notifica dell’invito al contraddittorio è quello della partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.

Tale caso si verifica nelle seguenti situazioni:

  • per gli studi di settore (articolo 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998);
  • in relazione agli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 9-bis, comma 16, del Dl n. 50/2017);
  • per gli accertamenti sintetici (articolo 38, comma 4, Dpr n. 600/1973, per come reso applicabile dal successivo settimo comma);
  • in tema di contestazione di fattispecie abusive (articolo 10-bis, commi 6 e 7, della legge n. 212/2000).

Avviso di accertamento: la proroga dei termini

Un altro aspetto a cui il documento di prassi fornisce chiarimenti è la proroga dei termini.

Il testo spiega che è prevista una proroga automatica di 120 giorni dal termine di decadenza per la notificazione degli atti impositivi.

La condizione necessaria, in questo caso, consiste nel fatto che tra la data di comparizione dell’invito e il termine di decadenza dal potere di accertamento sia presente un periodo di tempo inferiore a 90 giorni, in base a quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 4-octies del Dl n. 34/2019.

La proroga si applica sia ai casi obbligatori, sia a quelli in cui l’invito al contraddittorio è attivato in modo facoltativo.

L’unica circostanza è, quindi, che ci sia un invito a comparire per la definizione dell’accertamento e che tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo ci sia un periodo inferiore a 90 giorni.

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