Detrazione IVA auto: proroga al 2028

Proroga al 2028 da parte dell'UE: l'Italia potrà proseguire ad applicare le percentuali di detrazione forfettaria prevista nei casi di uso promiscuo delle auto aziendali, vediamo quali sono le percentuali previste di detraibilità e indetraibilità IVA

Detrazione IVA auto: proroga al 2028

Con la decisione UE numero 2025/2529 del Consiglio l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2028 il regime di detrazione a forfait dell’IVA sulle automobili e i veicoli ad uso aziendale.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025.

Si tratta di un provvedimento atteso e che non sorprende, protraendosi ormai dal 2007. Di cosa si tratta?

In parole semplici, il legislatore fiscale italiano dal 2007 prevede una percentuale di IVA indetraibile sull’uso delle auto a fini imprenditoriali e professionali, presumendo un uso promiscuo, tale per cui l’IVA non può essere detratta al 100% ma solo al 40%.

Il titolare di partita IVA può comunque esercitare la detrazione IVA in misura integrale dimostrando che il veicolo è utilizzato esclusivamente per gli scopi dell’attività. Si pensi al caso degli autotrasportatori o dei tassisti. Qualora l’utilizzo non sia esclusivo, non è però concessa la possibilità di far valere una percentuale di detrazione diversa da quella fissata dalla legge, salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Auto aziendali, le regole sulla detrazione IVA valide fino al prossimo 31 dicembre 2028:

Percentuale detraibilità IVA Tipologia di mezzo e suo utilizzo effettivo
100% veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione oppure che formano oggetto dell’attività propria d’impresa o che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio
40% veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) che non sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione
0% motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc

Il riferimento normativo da tenere presente in questo caso è sempre l’articolo 19-bis 1 del decreto IVA.

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