Fattura elettronica, ok all’emissione di autofattura con Sdi alla partita IVA cessata da meno di 5 anni

Tommaso Gavi - IVA

Fattura elettronica, per i crediti maturati dal de cuius può essere emessa un'autofattura attraverso SdI se la partita IVA non è cessata da più di 5 anni. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 344 del 14 maggio 2021: in caso contrario si dovrà procedere con la modalità cartacea.

Fattura elettronica, ok all'emissione di autofattura con Sdi alla partita IVA cessata da meno di 5 anni

Fattura elettronica, un’autofattura può essere emessa per i crediti maturati dal de cuius attraverso il Sistema di interscambio, solo se la partita IVA non è cessata da più di cinque anni.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 344 del 14 maggio 2021.

Se la partita IVA del cedente è cessata da oltre 5 anni, il curatore fallimentare deve utilizzare necessariamente la modalità cartacea.

Nel secondo caso agli eredi deve essere versato il corrispettivo al netto dell’imposta.

Fattura elettronica, si può emettere autofattura con Sdi alla partita IVA cessata da meno di 5 anni

In linea con quanto spiegato nelle FAQ della fattura elettronica, si può emettere un’autofattura attraverso il sistema di interscambio per i crediti maturati dal de cuius.

La partita IVA del creditore, tuttavia, dovrà essere cessata da meno di 5 anni.

Il chiarimento arriva dalla risposta all’interpello numero 344 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 344 del 14 maggio 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - compensi percepiti dagli eredi - obblighi di regolarizzazione, ex articolo 6, c. 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, e di fatturazione elettronica del committente.

Il documento di prassi nasce da un caso concreto, quello di un curatore fallimentare di una società fallita che deve emettere una fattura relativa ad un credito di un professionista deceduto.

Nel caso in cui la partita IVA del creditore defunto sia cessata da più di 5 anni, si dovrà provvedere ad un’autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997.

Oltre all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente deve versare l’IVA relativa al compenso pagato. Di conseguenza agli eredi andrà versato il corrispettivo al netto dell’imposta.

Le precisazioni rispondono al quesito dell’istante sulla corretta via per regolarizzare la situazione.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate si esprime anche sulla rilevanza ai fini IVA dei compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività professionale.

L’Agenzia delle Entrate richiama dei precedenti documenti di prassi tra i quali la risoluzione n. 34/2019, che chiarisce quanto segue:

“in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.”

Nello specifico, la situazione deve essere regolarizzata in base a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 6, del Dlgs n. 471/1997.

A partire dal 1° gennaio 2019, inoltre, devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio.

Il cessionario o committente, nel caso di omessa fattura da parte del cedente o prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere un’autofattura con il "Tipo Documento" TD20 previo versamento dell’IVA con F24 se richiesto.

In tale documento deve essere indicato l’imponibile, la relativa imposta, gli importi per i quali non si applica l’imposta, come cedente o prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come cessionario o committente se stesso.

A chiarirlo sono le “specifiche tecniche” allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020, "Versione 1.6.2" del 26 novembre 2020.

I casi in cui la fattura elettronica viene scartata

Ad ulteriore chiarimento, l’Agenzia delle Entrate riepiloga in quali casi la fattura viene scartata.

In primo luogo, in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche, su ogni fattura trasmessa tramite il Sdi viene effettuata automaticamente una:

“verifica di validità del contenuto della fattura [...] per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo: [...] - sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza in anagrafe tributaria”.

Se la fattura elettronica riporta un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario o committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura poiché non conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero il decreto IVA.

Invece, nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria:

“il SdI non scartala fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.”

Se invece la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente o prestatore esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata.

In sostanza, quindi, se il soggetto obbligato all’emissione dell’autofattura è il cessionario o committente deve essere attiva la partita IVA dello stesso ma non anche quella del cedente o prestatore.

Se si utilizza il "tipo documento" TD20 è possibile indicare nel campo "cedente/prestatore" una partita Iva non più esistente alla data di emissione del documento, purché non sia cessata da più di 5 anni.

In tal caso, il Sistema di Interscambio non scarta la fattura, che sarà considerata correttamente emessa ai fini fiscali.

Tale caso è quello riportato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

In caso contrario, invece, si dovrà ricorrere all’autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997.

In questo secondo caso, oltre all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente deve versare l’IVA relativa al compenso pagato e agli eredi dovrà essere versato il corrispettivo al netto dell’imposta.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network