Iva buoni pasto, le regole per la fatturazione: doppia aliquota in base al contratto

Iva buoni pasto, le regole per la fatturazione: doppia aliquota in base al contratto. Per i gestori delle mense è al 10%, mentre nel rapporto tra società emittenti e datori di lavoro è al 4%. I chiarimenti e le istruzioni per il calcolo della base imponibile nella risoluzione numero 75 del 1° dicembre 2020.

Iva buoni pasto, le regole per la fatturazione: doppia aliquota in base al contratto

Iva buoni pasto, quale aliquota applicare? Dipende dal contratto: i gestori delle mense aziendali e interaziendali devono considerare il 10%, mentre nel rapporto tra società emittenti e datori di lavoro è al 4%.

A chiarire le regole per la fatturazione e le istruzioni per calcolare la base imponibile è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 75 del 1° dicembre 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul corretto trattamento IVA arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 75 del 1° dicembre 2020
Trattamento IVA - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto.

Iva buoni pasto, le regole per la fatturazione: doppia aliquota in base al contratto

La richiesta di chiarimenti arriva da un gruppo di società che vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, tramite buoni pasto, ai datori di lavoro e stipulano delle convenzioni sulla base delle quali soggetti commerciali, come mense aziendali ed interaziendali, vengono autorizzati ad accettarli.

Le mense aziendali ed interaziendali, poi, presentano fattura alle consociate per ottenere il rimborso delle somme.

Per calcolare la base imponibile, secondo l’associazione ci sono tre strade possibili:

  • valore facciale del buono pasto – percentuale di sconto incondizionato (eventualmente convenzionalmente pattuito) – scorporo IVA 10 per cento = base imponibile da assoggettare ad IVA del 10 per cento;
  • valore facciale del buono pasto – percentuale di sconto incondizionato (eventualmente convenzionalmente pattuito) – scorporo IVA 4 per cento = base imponibile da assoggettare ad IVA del 4 per cento;
  • valore facciale del buono pasto – percentuale di sconto incondizionato (eventualmente convenzionalmente pattuito) = base imponibile da assoggettare ad IVA del 4 per cento.

Con la risoluzione numero 75 del 1° dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota da applicare varia in base alla tipologia del contratto:

  • i gestori dei servizi di mensa applicano il 10%;
  • mentre la società emittente che fattura al datore di lavoro applica il 4% e la base imponibile è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, a prescindere dal fatto che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Iva buoni pasto, le regole per la fatturazione: doppia aliquota in base al contratto

Il punto di partenza dei chiarimenti è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico numero 122 del 7 giugno 2017, n. 122 che regolamenta l’utilizzo di buoni pasto come servizio sostitutivo di mensa aziendale.

I soggetti coinvolti in prima linea sono le società che li emettono, il datore di lavoro che li acquista e i soggetti che li ricevono.

Giuridicamente, si instaurano due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:

  • uno tra la società emittente e il datore di lavoro;
  • un secondo tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.

Per verificare la giusta aliquota IVA da applicare, bisogna far riferimento alla natura dell’operazione.

Il primo rapporto, tra datore di lavoro e società emittente, si basa su una
somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale. Secondo quanto stabilito dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, si applica un’aliquota del 4%.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea:

“In particolare, l’articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro”.

In altre parole, con una interpretazione ad ampio raggio la regola è applicabile anche ai buoni pasto.

Sul secondo rapporto non c’è alcun dubbio per l’Agenzia delle Entrate: tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, si applica un’aliquota del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del Decreto IVA.

E, infine, il documento sottolinea che di solito a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato”, sul valore nominale dei buoni pasto.

In questi casi, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, applicando le percentuali indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.

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