Esportatori abituali, il reverse charge impedisce l’uso del plafond

Utilizzo del plafond per gli esportatori abituali e reverse charge: l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 chiarisce che per tali operazioni non è possibile l'utilizzo del regime di non imponibilità ai fini IVA

Esportatori abituali, il reverse charge impedisce l'uso del plafond

Esportatori abituali senza possibilità di utilizzo del plafond nel caso di operazioni in reverse charge.

È l’Agenzia delle Entrata a fissare i paletti con il principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 in merito al regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per gli esportatori abituali.

Il reverse charge, misura antifrode, prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA, regolamentato dall’articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972 e che consente agli imprenditori qualificati come esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA al fornitore nell’ambito del plafond costituito nell’anno precedente.

Esportatori abituali, il reverse charge impedisce l’uso del plafond

Può utilizzare il plafond l’esportatore abituale che acquista beni e servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa ma non nel caso di acquisto di un immobile effettuato in esecuzione di un contratto di appalto.

Così come disposto dal principio di diritto n. 14 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 aprile 2019, il beneficio della non imponibilità ai fini IVA non si applica a:

“i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972.”

In tal caso, richiamando a quanto già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, il reverse charge (misura antifrode) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019
Utilizzo del plafond disponibile da parte dell’esportatore abituale

Dichiarazione d’intento per l’esportatore abituale

Il principio di diritto n. 14 ricorda che per l’utilizzo del plafond e per poter effettuare operazioni senza l’applicazione dell’IVA è necessario che l’esportatore invii a ciascun fornitore una dichiarazione d’intento che potrà riguardare l’acquisto di servizi relativi all’installazione degli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

La dichiarazione d’intento dovrà essere inviata anche all’Agenzia delle Entrate (compilando il modello Mod. DI), adempimento introdotto a partire dal mese di febbraio del 2015 per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2014.

Si ricorda inoltre che per l’accesso al regime IVA per gli esportatori abituali, è necessario rispettare determinate condizioni.

Un esportatore abituale è tale in quanto rispetta un determinato requisito quantitativo, dato dal rapporto tra il volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972, (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) ed i seguenti elementi relativi all’anno solare precedenti:

  • l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione,
  • delle operazioni assimilate,
  • dei servizi internazionali,
  • delle operazioni intracomunitarie.

Quando il risultato di questo rapporto è superiore al 10%, si acquisisce lo status di esportatore abituale.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network