Eredità, in una successione quando sono deducibili i debiti?

Tommaso Gavi - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Eredità, in una successione in quali casi sono deducibili i debiti? A fornire chiarimenti è la risposta all'interpello numero 342 dell'11 settembre 2020. La deduzione non è prevista per i debiti relativi all'acquisto di beni o diritti che non sono compresi nell'attivo ereditario. Se è ricompresa solo una parte dei beni, la deduzione è proporzionale al valore di tale parte.

Eredità, in una successione quando sono deducibili i debiti?

Eredità, in una successione quando sono deducibili i debiti?

Non sono deducibili quelli relativi all’acquisto di beni o diritti che non sono compresi nell’attivo ereditario.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 342 dell’11 settembre 2020.

Se tali beni sono compresi per una parte, la deduzione è proporzionale al valore della parte compresa.

I debiti contratti con finalità diverse dall’acquisto di beni o diritti non compresi nell’attivo ereditario sono deducibili se vengono rispettate le condizioni previste dagli articoli 21 e 23 del D. Lgs. n. 346 del 1990, il testo unico sulle successioni e donazioni (TUS).

Eredità, in una successione quando sono deducibili i debiti?

La risposta all’interpello numero 342 dell’11 settembre 2020 si concentra sull’eredità e sulla deducibilità dei debiti in tema di successioni.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 342 dell’11 settembre 2020
INTERPELLO Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel caso concreto l’istante chiede di sapere se un debito del de cuius, non legato all’acquisto di beni relativi alla successione ma utilizzato per la ristrutturazione dello stesso bene, possa rientrare tra quelli per cui è prevista la deduzione.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

Le aliquote da applicare per l’imposta sulle successioni sono quelle previste dall’articolo 2, comma 48, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Tale imposta deve essere applicata per i trasferimenti di beni e diritti mortis causa e deve essere versata dagli eredi o dai legatari.

L’articolo 8, comma 1, del TUS stabilisce quanto segue:

“il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili.”

A determinare quali sono le spese deducibili è l’articolo 20 del TUS che individua tra le passività deducibili:

  • i debiti del defunto alla data di apertura della successione;
  • le spese mediche e funerarie, previste dall’articolo 24 del TUS.

Nello specifico la deduzione è ammessa nel rispetto dei limiti degli articoli da 21 a 24.

Inoltre l’articolo 22, al comma 1, prevede che:

“Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte”

Eredità, i limiti della deducibilità dei debiti

Nel fornire i chiarimenti riguardo ad i limiti di deducibilità dei debiti in una successione, l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 15 maggio 2015 n. 9957.

Tra i vari chiarimenti la sentenza afferma che:

“ai fini della deducibilità, non è necessario che i debiti siano stati contratti in relazione a beni di proprietà del defunto, e compresi nell’attivo ereditario, ben potendo essere deducibili anche debiti diversi da questi, ove ricorrano i presupposti indicati nelle altre norme sopra evocate (v. Cass. n. 2531-03).”

Tra i limiti alla deducibilità dei debiti, ci sono quelli del comma 1 dell’articolo 22 del TUS riguardo a quelli contratti per l’acquisto di beni o diritti non compresi nell’attivo ereditario.

Tali debiti sono deducibili nel rispetto delle altre condizioni e dimostrazioni richieste dagli articoli 21 e 23 del TUS.

In particolare deve essere rispettato quanto segue:

  • il debito del de cuius deve essere stato contratto per l’acquisto di specifici beni e/o diritti;
  • tali beni e/o diritti non devono essere compresi nell’attivo ereditario.

In assenza di tali circostanze il debito può essere considerato deducibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del TUS.

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