Dichiarazione di successione, quando si devono inserire gli immobili pignorati?

Domenico Catalano - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Dichiarazione di successione, gli immobili pignorati devono essere inseriti? Sono necessarie anche voltura e trascrizione?

Dichiarazione di successione, quando si devono inserire gli immobili pignorati?

Dichiarazione di successione, il quesito di un curatore di eredità giacente relativo ad immobili pignorati, presenti al momento dell’apertura della successione ma non in sede di inventario, ha sollevato la necessità di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria ha risposto positivamente in passato ed in più occasioni, ribadendo che:

  • gli immobili pignorati e trasferiti devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;
  • ai fini fiscali, sono necessari anche la voltura e la trascrizione.

Dichiarazione di successione, quando si devono inserire gli immobili pignorati?

La risposta ad interpello numero 457/2019 dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza al quesito posto da un curatore di eredità giacente in merito alla dichiarazione di successione.

La richiesta di delucidazioni rispetto al trattamento di immobili pignorati, presenti al momento dell’apertura della successione ma non in sede di inventario, riguarda due aspetti:

  • se gli immobili pignorati e trasferiti debbano rientrare nella dichiarazione di successione, dal momento che erano di proprietà del defunto al momento della morte ma non sono presenti nell’inventario;
  • se sono necessarie la voltura e la trascrizione, considerato che il trasferimento della proprietà è avvenuto prima dell’apertura della procedura di eredità giacente.

La replica dell’Agenzia delle Entrate ha sposato solo in parte la soluzione interpretativa del curatore di eredità giacente che riteneva necessario l’inserimento degli immobili pignorati nella dichiarazione di eredità ma non la trascrizione e la voltura.

Il documento chiarificatore, citando il primo comma dell’articolo 8 del TUS (Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) ha confermato la correttezza dell’inserimento degli immobili pignorati nella dichiarazione di eredità. Il testo riporta infatti che:

“Alla luce del delineato quadro normativo, si condivide la soluzione proposta dall’istante secondo la quale gli immobili trasferiti con decreto di trasferimento del 2014 devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. Ciò in quanto alla data di apertura della successione tali immobili erano ancora nella titolarità del De Cuius (benché pignorati) e quindi compresi nell’attivo ereditario dell’eredità giacente.”

In risposta al secondo quesito, invece, viene citato l’articolo 5 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC). In particolare il documento chiarificatore spiega che:

“A parere della scrivente, con la riportata disposizione, il legislatore ha inteso precisare che la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.

Risulta dunque necessario volturare gli immobili e corrispondere l’imposta relativa.

Dichiarazione di successione, gli immobili pignorati devono essere inseriti: la spiegazione e i chiarimenti

La chiave interpretativa del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate risiede negli effetti relativi al pignoramento.

Tale istituto infatti, in linea con quanto previsto nel codice civile, costituisce un vincolo indisponibilità del bene. Ne limita, quindi, la disponibilità ma non priva in modo assoluto e definitivo il debitore assoggettato all’esecuzione del diritto di disporne.

Gli effetti del pignoramento sono previsti dall’articolo 2913 del codice civile che specifica che l’istituto rende inefficaci gli atti di alienazione compiuti sui beni pignorati nei soli confronti del creditore pignorante o dei creditori che intervengono nell’esecuzione.

Da tali considerazioni discende quindi l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: la necessità di inserimento nella dichiarazione di successione, di voltura e di trascrizione degli immobili pignorati.

L’ente ha inoltre precisato che il termine previsto per la presentazione della dichiarazione è di 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di apertura della successione in cui il curatore di eredità giacente, tra gli altri, ha ricevuto nomina legale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 457 del 31 ottobre 2019
Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione del curatore di eredità giacente e conseguente trascrizione e voltura degli immobili costituenti l’attivo ereditario.

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