Gli eredi rispondono anche dei debiti fiscali

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Gli eredi rispondono pro-quota del debito fiscale del de cuius: ecco le regole su come gestire questa spiacevole situazione partendo da un caso pratico

Gli eredi rispondono anche dei debiti fiscali

Quando una persona scompare tutti i suoi beni vengono lasciati in eredità a chi ne ha diritto, gli eredi.

Tuttavia, quando si accetta un eredità occorre prestazione grande attenzione: gli eredi, infatti, rispondono anche di eventuali obbligazioni, anche fiscali, lasciate dal de cuius.

A questo proposito, gli eredi rispondono in via parziaria del debito fiscale del de cuius, ciascuno in ragione della propria quota.

Oggi analizzeremo un caso molto specifico derivante dalla recente giurisprudenza ovvero l’omessa notifica della cartella di pagamento ad un erede.

Questa fattispecie impedisce il recupero dell’imposta nei suoi confronti ma non rende nullo l’atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote.

Gli eredi rispondono parzialmente dei debiti fiscali ricevuti in eredità

La controversia - il cui riferimento è l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 7302/2023 - attiene ad una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione presentata dal de cuius e notificata solo ad alcuni dei quattro eredi, nonostante ognuno di essi avesse comunicato all’ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale come previsto dall’art. 65 del DPR 600/1973.

I contribuenti proponevano ricorso, rigettato in entrambi i gradi di giudizio.

In particolare, a parere della Commissione tributaria regionale, essendo la liquidazione delle imposte dovute certamente legittima, trattandosi di omesso versamento di imposte liquidate sulla base della dichiarazione presentata dal de cuius, è del tutto irrilevante il fatto che la cartella sia stata notificata solo ad alcuni degli eredi, stante la responsabilità solidale degli stessi per l’obbligazione.

Avverso la sentenza d’appello gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 65 del dpr numero 600 del 1973.

Cosa prevede l’articolo 65 del dpr 600/1973 in materia di eredità del contribuente:

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa:

  • le proprie generalità;
  • il proprio domicilio fiscale.

La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Proroga automatica di sei mesi delle scadenze fiscali che passano agli eredi

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

I soggetti incaricati di gestire la successione dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 65 sopra citato.

Su cosa si è fondato il ricorso degli eredi e la tesi contraria della Corte di Cassazione

A parere dei ricorrenti-eredi, la responsabilità solidale non è in alcun modo fatto idoneo di per sé a consentire di derogare alla regola generale secondo cui il perfezionamento dell’atto recettizio presuppone sempre la notifica al singolo condebitore solidale.

La notifica degli atti amministrativi a un destinatario individuato impersonalmente e collettivamente sarebbe consentita solo in via residuale, ossia limitatamente al caso in cui gli eredi non abbiano informato, con apposita comunicazione, l’Ufficio della morte del de cuius e della loro qualità di eredi dello stesso.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla considerazione che, sebbene l’art. 65, comma 4, DPR n. 600/73 contempli la possibilità della notificazione impersonale e collettiva agli eredi degli atti intestati al dante causa se i predetti, nei trenta giorni antecedenti, non abbiano effettuato la comunicazione della loro qualità all’amministrazione, ciò non implica necessariamente che, in caso di effettuata comunicazione, la notificazione debba essere necessariamente compiuta a ciascuno di essi.

Nel caso di specie è stato richiamato un principio già affermato in tema di notifica degli atti impositivi, laddove la Corte di legittimità ha affermato che, in caso di notifica degli atti tributari, gli eredi rispondono pro quota dell’imposta dovuta dal de cuius, operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Questo significa che:

“l’omessa notifica dell’avviso di accertamento ad un coerede esclude quest’ultimo dall’imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla solidarietà, ove sussistente) ma non rende nullo l’atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote”

Nella sentenza in commento la Corte afferma a chiare lettere che il principio va ribadito anche con riguardo alla cartella di pagamento.

Nel caso di specie, quindi, la notificazione della cartella di pagamento ad alcuni soltanto degli eredi, che abbiano effettuato la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, DPR n. 600 del 1973, deve ritenersi legittima, non ricorrendo tra essi un rapporto unico ed inscindibile.

Da qui il rigetto del ricorso.

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