Rimborsi fiscali eredi, le novità del Decreto Semplificazioni

Tommaso Gavi - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Rimborsi fiscali eredi, tra le novità del Decreto Semplificazioni: l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme ai chiamati all'eredità, per la rispettiva quota spettante. La misura è stata confermata nel testo del DL 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno.

Rimborsi fiscali eredi, le novità del Decreto Semplificazioni

Rimborsi fiscali eredi, con il Decreto Semplificazioni arrivano novità.

La misura che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso e il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022.

Il decreto numero 73 del 2022 stabilisce che i crediti del de cuius vengano erogati ai chiamati all’eredità.

Nel caso in cui l’erede non accetti il rimborso, dovrà riversare all’Agenzia delle Entrate la somma ricevuta.

Rimborsi fiscali eredi, le novità del Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni prevede novità sui rimborsi fiscali per gli eredi.

La misura è inserita all’interno del DL numero 73 del 2022, approvato dal governo il 15 giugno scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno.

Il testo, in vigore da oggi 22 giugno, contiene diverse novità su diversi aspetti.

Tra le novità ci sono quelle che riguardano i rimborsi fiscali per gli eredi.

Il testo prevede che i crediti del defunto vengano erogati ai chiamati all’eredità, salvo diversa comunicazione degli interessati.

Se il chiamato all’eredità rifiuta il rimborso, deve riversare la somma erogata all’Agenzia delle Entrate.

Quanto previsto nella bozza viene precedente all’approvazione viene confermato nel testo pubblicato in GU.

Rimborsi fiscali eredi, le regole sulla comunicazione nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

A prevedere novità è l’articolo 5 del testo del Decreto Semplificazioni, rubricato come “Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi”.

Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6.

La prima parte del nuovo comma prevede quanto di seguito riportato:

“6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.”

In altre parole, se non viene comunicato diversamente, l’Agenzia delle Entrate provvede in autonomia a erogare ai chiamati all’eredità una somma corrispondente all’importo dei crediti del de cuius per la quota di eredità spettante.

Il soggetto che non intende accettare il rimborso fiscale dovrà riversare l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

In merito alla comunicazione all’Amministrazione finanziaria, la disposizione prevede quanto segue:

“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.”

Per conoscere le modalità di invio della comunicazione da parte del chiamato all’eredità si dovrà quindi attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità di trasmissione della comunicazione.

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