Detrazione spese mediche 2020, obbligo di tracciabilità a maglie strette

Detrazione spese mediche 2020, l'obbligo di tracciabilità ai fini del rimborso fiscale non è garantito da circuiti di credito commerciale. L'Agenzia delle Entrate conferma le regole stringenti previste dal 1° gennaio 2020.

Detrazione spese mediche 2020, obbligo di tracciabilità a maglie strette

Detrazione spese mediche 2020, l’obbligo di tracciabilità non è garantito da circuiti di credito commerciale.

L’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2020 con la risposta all’interpello n. 180 dell’11 giugno 2020.

Si conferma stretto il perimetro dei metodi di pagamento ritenuti idonei alla detrazione delle spese mediche e sanitarie 2020.

La tracciabilità, con il conseguente divieto di uso dei contanti ai fini dei rimborsi Irpef, non è garantita da sistemi “innovativi”, come circuiti di credito commerciale che consentono di comprare e vendere beni con sistemi di compensazione.

Detrazione spese mediche 2020, obbligo di tracciabilità a maglie strette

Innovazione e digitalizzazione non combaciano con le regole previste in campo fiscale, così è almeno per la detrazione delle spese mediche, per le quali dal 1° gennaio 2020 vige l’obbligo di tracciabilità.

La risposta all’interpello n. 180 dell’Agenzia delle Entrate consente di chiarire quali sono le modalità di pagamento che salvano il rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.

L’istante usa un sistema di credito commerciale, che consente agli iscritti di fare compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione.

Una piattaforma che consente di scambiare bene e servizi senza uso di denaro o altri mezzi di pagamento tradizionali nell’ambito di rapporti commerciali. I pagamenti e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale dei debiti e dei crediti che sorgono a seguito delle diverse operazioni di acquisto e vendita tra i membri del circuito.

Un sistema di compensazione unilaterale che, sebbene escluda l’uso del contante e consenta di tracciare le operazioni sostenute (in quanto vengono descritti destinatario, mittente, valore transazione ecc..), non è adatto ai fini della detrazione delle spese mediche dal 2020.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 180 del 11 giugno 2020
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Obbligo tracciabilità detrazione spese mediche

Detrazione spese mediche 2020, tra i metodi di pagamento solo quelli che consentono tracciabilità e controlli

A partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione delle spese mediche è riconosciuta a patto che il relativo onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Parte con un riepilogo delle novità l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 180/2020, specifica come per altri sistemi di pagamento tracciabili si intendano quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Condizioni non rispettate dal circuito di credito commerciale illustrata dall’istante.

Un sistema di pagamento innovativo che, sebbene consenta di tener traccia dell’intero percorso dell’operazione, non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ai fini della detrazione delle spese mediche.

L’innovazione non riesce ad “andare a braccetto” con le ferree regole fiscali.

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