Ecobonus 110%, il limite delle due case non si applica in condominio

Ecobonus del 110%, il limite delle due case non si applica ai lavori effettuati in condominio, che presentano vincoli più elastici. È questo uno dei punti al centro della risoluzione n. 60/E dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 110%, il limite delle due case non si applica in condominio

Ecobonus del 110% anche su più di due unità immobiliari: per i lavori sulle parti comuni del condominio, i limiti per l’accesso alla maxi-detrazione fiscale si fanno più flessibili.

L’Agenzia delle Entrate tratteggia i contorni dell’ecobonus e del sismabonus del 110%, fornendo utili chiarimenti operativi con la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020.

La riqualificazione energetica ed antisismica dei condomini supera alcuni degli ostacoli previsti dal decreto Rilancio. Per quel che riguarda l’ecobonus, la possibilità di accedervi anche oltre le due unità immobiliari si applica, però, solo ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Ecobonus 110%, il limite delle due case non si applica in condominio

Il superbonus del 110% si applica ai lavori realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari per contribuente.

È questo uno dei limiti fissati dal decreto Rilancio, al comma 10 dell’articolo 119, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

La norma è chiara, ma l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020. Il vincolo delle due case è previsto esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica, ammissibili all’ecobonus del 110%:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie degli stessi;
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con caldaie a condensazione e ad alta efficienza energetica;
  • altri lavori rientranti nell’ecobonus ordinario ritenuti “trainati”, ovvero eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti di cui sopra.

Una limitazione che, se applicata in via generalizzata, avrebbe di fatto bloccato molti interventi condominiali. Ed è proprio per superare tale ostacolo che la norma ha escluso dal vincolo delle due unità immobiliari i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio.

Ecobonus del 110%, via il limite delle due case solo per i lavori in condominio

Il superbonus spetta esclusivamente per le spese sostenute sui lavori eseguito su due unità immobiliari. Fanno eccezione le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali per i quali si può accedere all’ecobonus del 110%.

In tal caso, spiega l’Agenzia delle Entrate, la maxi-detrazione spetta con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

Restano fuori dall’agevolazione i lavori “trainati” finalizzati al risparmio energetico del singolo appartamento posseduto in condominio. In tal caso, il vincolo delle due unità immobiliari sbarra la strada al contribuente.

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