Stop alla compensazione dei crediti del superbonus in presenza di debiti con lo Stato

Tommaso Gavi - Irpef

Sospensione per la compensazione con F24 dei crediti del superbonus e dei bonus edilizi in presenza di debiti con lo Stato superiori a 10.000 euro. La novità nel decreto approvato dal governo

Stop alla compensazione dei crediti del superbonus in presenza di debiti con lo Stato

Tra le novità del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo, il cui testo è atteso in Gazzetta Ufficiale, c’è il blocco alla compensazione dei crediti del superbonus e degli altri bonus edilizi in presenza di debiti con lo Stato.

Lo “stop” è previsto in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro.

La sospensione dei crediti fiscali opera nel caso di ritardo di 30 giorni dalla scadenza del pagamento e in assenza di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in corso.

Stop alla compensazione dei crediti del superbonus in presenza di debiti con lo Stato

Nei casi in cui sia ancora possibile beneficiare dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per i crediti relativi al superbonus e ai bonus edilizi, il cessionario ha la possibilità di beneficiare delle somme esclusivamente in compensazione con modello F24.

Sulla possibilità di compensare i crediti interviene il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2024, il cui testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A giorni potrebbero quindi entrare in vigore le norme che sono state anticipate dal comunicato stampa del Governo, diffuso al termine della riunione dell’Esecutivo.

Tra queste c’è la sospensione della compensazione in presenza di debiti con lo Stato.

Stando alla bozza del testo precedente all’approvazione, lo “stop” viene previsto nel caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro.

Il blocco alla compensazione è previsto nelle ipotesi in cui siano passati 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e non ci siano provvedimenti di sospensione o non sia intervenuta decadenza dalla rateazione. In altre parole, in presenza di un piano di rateazione in corso non si applica la sospensione.

Si tratta di una sospensione temporanea che però potrebbe portare alla perdita delle agevolazioni. Infatti l’utilizzabilità dei crediti in compensazione con modello F24 è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Una volta pagati i debiti con l’Erario i soggetti potranno quindi procedere alla compensazione. Tuttavia c’è il rischio che, intanto, i crediti risultino scaduti con la perdita delle agevolazioni edilizie. I cessionari devono infatti fruire dei crediti con le stesse scadenze che sono previste per il beneficiario iniziale.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono demandate ad un apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nessuna compensazione con iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro

Un’ulteriore misura messa a punto dall’Esecutivo, che dovrà essere confermata dal testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda il blocco alla compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate compresi gli atti di recupero.

Nel caso di importi superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti senza alcun provvedimento di sospensione, è esclusa la possibilità di compensazione.

Le disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2024.

Nel testo in bozza si stabilisce, inoltre, quanto di seguito riportato:

Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

Per la conferma sarà necessario attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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