Supporto per formazione e lavoro: si può lavorare senza perdere l’indennità

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il supporto per formazione e lavoro è compatibile con i redditi da lavoro? I beneficiari della nuova indennità di 350 euro prevista per la partecipazione a percorsi di formazione e attivazione lavorativa possono lavorare senza perdere il sussidio se rispettano specifici limiti reddituali

Supporto per formazione e lavoro: si può lavorare senza perdere l'indennità

I beneficiari del nuovo supporto per la formazione e il lavoro (SFL) hanno la possibilità di lavorare senza per questo perdere il sussidio di 350 euro mensili.

Si tratta dello strumento di inclusione sociale e lavorativa che sarà operativo dal 1° settembre. Per ottenerlo, le persone tra i 18 e i 59 anni in possesso dei requisiti necessari dovranno fare domanda all’INPS e accedere a percorsi di formazione e di attivazione al lavoro attraverso la nuova piattaforma SIISL.

Il SFL e il reddito da lavoro sono compatibili. I guadagni percepiti non concorrono alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Supporto per formazione e lavoro: si può lavorare senza perdere l’indennità

Ancora pochi giorni di attesa prima dell’avvio ufficiale del supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura introdotta in sostituzione del reddito di cittadinanza per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari.

Il SFL dovrebbe essere operativo dal 1° settembre, anche se ancora si attendono la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale e le istruzioni INPS per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Le persone coinvolte potranno ricevere un’indennità di 350 euro mensili per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Possono richiederlo tutti i cittadini e le cittadine tra i 18 e i 59 anni d’età in possesso dei requisiti specificati dal decreto lavoro, tra cui l’appartenenza a un nucleo familiare con ISEE fino a 6.000 euro.

Come anticipato, in primo luogo sarà necessario presentare apposita domanda all’INPS e successivamente registrarsi sulla nuova piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e stipulare il patto di attivazione digitale per poi individuare almeno tre agenzie per il lavoro e firmare il patto di servizio personalizzato.

Una volta completati tutti i passaggi, i beneficiari riceveranno offerte di lavoro e servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro tramite la piattaforma SIISL. Allo stesso modo, possono essere inseriti in specifici progetti di formazione. La partecipazione alle attività determina il riconoscimento dell’indennità mensile, nel limite di 12 mesi.

I beneficiari sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro congrua loro presentata, ma in quali casi il supporto è compatibile con i redditi da lavoro?

Supporto per la formazione e il lavoro: quando è compatibile con il reddito da lavoro

Le persone inserite in programmi di formazione e/o di accompagnamento e orientamento al lavoro che ricevono il supporto per la formazione e il lavoro e che trovano lavoro possono mantenere il sussidio se non superano specifici limiti reddituali.

Tutte le indicazioni a a riguardo sono specificate nel decreto lavoro e nel decreto attuativo della misura, firmato dal Ministero del Lavoro e disponibile sul sito istituzionale, il quale sarà pubblicato a breve nella Gazzetta Ufficiale.

La prima ipotesi in relazione alla compatibilità tra il SFL e il reddito da lavoro, riguarda i beneficiari che accettano un’offerta lavoro congrua con una durata compresa tra 1 e 6 mesi.

In questo caso, l’erogazione del beneficio viene sospesa per il periodo di durata del rapporto di lavoro, per poi riprendere una volta terminato per il periodo di fruizione rimanete. Il reddito da lavoro percepito non viene calcolato ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

La compatibilità tra SFL e reddito da lavoro viene verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS. Queste devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nel caso in cui superi il limite di 3.000 euro lordi annui, solo per la quota in eccesso.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, infatti, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Anche per chi avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo il reddito percepito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Infine, anche in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva che prevedano indennità o benefici di partecipazione, il SFL è cumulabile entro lo stesso limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Ad ogni modo, il beneficiario è obbligato a comunicare ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, entro quindici giorni dall’evento modificativo, pena la revoca del sussidio.

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