Con il nuovo decreto Lavoro arriva la versione 2.0 del bonus giovani under 35. Torna l'esonero contributivo pieno per chi assume nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni
Un esonero contributivo del 100 per cento per chi assume giovani con meno di 35 anni nel 2026.
Con il nuovo decreto primo maggio è arrivata la versione rivisitata dell’incentivo all’occupazione e le istruzioni INPS hanno fornito le prime indicazioni operative in attesa del via libera all’invio delle domande.
Dopo la breve, e mai attuata, parentesi disposta dal Milleproroghe torna lo sgravio in misura piena, con maggiorazione per le assunzioni in area Zes.
Rispetto alle precedenti versioni, però, subentrano nuovi requisiti, tra cui l’incremento occupazionale netto.
Cosa cambia nel 2026 e quali importi è possibile ottenere?
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime agevolazioni e novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Come funziona il nuovo bonus giovani under 35
Il decreto lavoro, n. 62/2026 incentiva le nuove assunzioni di giovani, donne e nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre. Cosa cambia per il bonus giovani rispetto alla versione prevista fino al 30 aprile e ora sostituita dalla nuova?
I datori di lavoro che assumono giovani under 35 in particolari condizioni svantaggiate possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.
Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 500 euro mensili, elevabili a 650 euro in caso di assunzioni nelle aree della Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, cioè nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Come anticipato, la nuova versione prevista dal DL primo maggio ha sostituito interamente quella prevista dal decreto Milleproroghe attiva dal 1° gennaio al 30 aprile, ma mai applicata, e che prevedeva una doppia versione dell’esonero: al 100 per cento quando la nuova assunzione comporta un incremento occupazionale, al 70 per cento in tutti gli altri casi.
Con la versione 2.0 del bonus, l’esonero torna ad essere del 100 per cento. Viene quindi eliminata la riduzione al 70 per cento. Di contro, il requisito dell’incremento occupazionale diventa imprescindibile.
Per poter ottenere l’incentivo, pertanto, la nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Nuovi requisiti che compromettono le strategie messe in atto dai datori di lavoro che hanno assunto tra gennaio e aprile puntando all’esonero al 70 per cento (senza incremento). Le istruzioni INPS, fornite con la circolare n. 55/2026, non hanno fornito indicazioni su questo particolare aspetto.
I requisiti per ottenere il bonus assunzione giovani
L’incremento occupazionale non è l’unica condizione da rispettare per poter accedere al bonus. In primo luogo è necessario definire la platea di lavoratrici e lavoratori che possono essere assunti che cambia notevolmente rispetto alla precedente versione prevista dal decreto Coesione in vigore fino alla fine del 2025.
Via il requisito relativo alla mancanza di un precedente rapporto a tempo indeterminato. Ora i nuovi assunti devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 12 mesi se rientrano nelle ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria. L’esonero è riconosciuto per 24 mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per 12 mesi alle altre categorie.
L’incentivo, infatti, spetta ai datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, assumono giovani con meno di 35 anni d’età e privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni oppure da almeno un anno nel caso in cui appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014:
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sono adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
L’INPS precisa che, ai fini del rispetto del requisito della mancata occupazione, si considera il periodo di 24 mesi che precede la data di assunzione. In tale periodo il lavoratore non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione
Da evidenziare che l’esonero non può essere applicato per le stabilizzazioni (come era invece previsto dalla vecchia versione) né ai rapporti di lavoro domestico o ai rapporti di apprendistato.
Per quel che riguarda la durata dell’esonero le agevolazioni sono riconosciute per massimo 12 mesi in caso di assunzioni di giovani che appartengono a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della citata definizione.
“pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e i soggetti con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni.”
L’esonero può essere ottenuto anche per i giovani già occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.
Per poter ottenere il bonus, i datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali, il requisito dell’incremento occupazionale netto e l’applicazione del nuovo salario giusto. Inoltre, non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o tramite a licenziamenti collettivi.
Si ricorda, poi, che fino alla pubblicazione del decreto attuativo, l’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL resta un adempimento opzionale. Poi diventerà un requisito imprescindibile.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione sul costo del lavoro.
I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni di euro per il 2027 e di 135,4 milioni di euro per il 2028 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.
Bonus giovani under 35: come fare domanda
L’INPS, come detto, ha fornito le prime istruzioni operative ma i datori di lavoro non possono ancora fare domanda per l’incentivo. Il modulo da utilizzare, infatti, non è ancora disponibile: sarà lo stesso Istituto ad annunciare l’apertura del servizio tramite un’apposita comunicazione.
Il modulo verrà messo a disposizione sul portale istituzionale nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.
Qui dovranno essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore già assunto o da assumere;
- tipologia di classe di svantaggio del soggetto;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R n. 445/2000, con la quale si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
- dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dal decreto lavoro.
I datori di lavoro, dunque, dovranno autodichiarare di applicare il CCNL più rappresentativo ai fini dell’applicazione del TEC, il trattamento economico complessivo, ai fini del riconoscimento ai dipendenti del cosiddetto salario giusto. Un concetto che però deve ancora essere ancora chiarito nei dettagli. Al momento, quindi, le circolari chiedono ai datori di lavoro di procedere tramite autocertificazione.
La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus giovani under 35: importi e requisiti per l’esonero contributivo