Mutuo e aumento degli interessi: è possibile la sospensione delle rate?

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

L'aumento degli interessi sul mutuo mette in difficoltà molte famiglie, che a specifiche condizioni potranno richiedere l'accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate. Di seguito i casi in cui è possibile.

Mutuo e aumento degli interessi: è possibile la sospensione delle rate?

Mutuo, aumento dei tassi di interesse con possibilità di accedere alla sospensione delle rate.

Il Fondo Gasparrini in merito ai mutui per la prima casa torna ad essere una “contromisura” utile per le famiglie in difficoltà a causa dell’aumento dei tassi di interesse.

Le regole per poter fare domanda e fermare così i pagamenti sono state “allentate” alla luce dell’emergenza economica causata dal Covid-19, e fino al 31 dicembre 2022 sono previste condizioni più favorevoli per chi intende sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

Non tutti però possono avvalersi di questa possibilità: è necessario essere in una comprovata situazione di difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro o dalla riduzione o sospensione dell’attività.

Alla luce della situazione complicata causata dall’aumento dei tassi di interesse, vediamo quindi chi e come può accedere alla sospensione delle rate del mutuo.

Mutuo e aumento degli interessi: è possibile la sospensione delle rate?

È il Fondo Gasparrini lo strumento che consente a chi è in difficoltà di sospendere le rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, per un periodo fino a 18 mesi.

Alla luce dell’aumento degli interessi sui mutui, che sta portando ad un rialzo considerevole delle rate per molte famiglie, sono in tanti a chiedersi quali siano quindi le condizioni per stoppare temporaneamente i pagamenti.

Sebbene le regole per la moratoria sui mutui siano state “allentate” alla luce dell’emergenza Covid-19, fino al 31 dicembre 2022, è bene evidenziare sin da subito che è solo in caso di effettive difficoltà economiche che è possibile presentare domanda.

In particolare, la sospensione del mutuo è riconosciuta in caso di finanziamenti fino a 400.000 euro contratti da intestatari o cointestatari che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Non è ammesso l’accesso in caso di dimissioni, pensione o licenziamento per giusta causa;
  • perdita del lavoro parasubordinato (collaborazioni continuative) e disoccupazione al momento della domanda;
  • insorgenza di uno stato di non autosufficienza (o handicap grave);
  • sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per almeno il 20 per cento del totale e per almeno 30 giorni consecutivi.

Queste le regole previste per i lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi e gli imprenditori possono beneficiare della sospensione delle rate fino al 31 dicembre 2022.

In questo caso è tuttavia necessario che il titolare di partita IVA nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda dimostri di aver subito un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a causa delle chiusure legate a provvedimenti emergenziali.

Sospensione del mutuo fino a 18 mesi

È quindi evidente che la “coperta” del Fondo Gasparrini non copre tutti i contribuenti colpiti dall’aumento dei tassi di interesse sul mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. È invece necessario rientrare in specifiche condizioni, relative nella maggior parte dei casi ad un peggioramento della propria situazione lavorativa.

Sul fronte dello stop ai pagamenti, nel caso di sospensione o riduzione del lavoro la durata massima è la seguente:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

Per fare domanda è necessario rivolgersi direttamente alla banca presso la quale è stato contratto il mutuo, compilando il modulo messo a disposizione da Consap.

Per ulteriori dettagli si allega di seguito la guida ABI alla sospensione dei mutui.

ABI - Infografica sulla sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà
Infografica realizzata dall’ABI in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice.

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