Dichiarazione IVA 2021, nel caso di fallimento devono essere inseriti due moduli: uno con le operazioni precedenti al fallimento e con imposta esigibile o detraibile nel 2020 e un altro con le operazioni attive e passive del 2020. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 230 dell'8 aprile 2021 che spiega come compilare il quadro VX, per l'IVA a credito da fruire in compensazione con F24.
Dichiarazione IVA 2021, le operazioni pre e post fallimento devono essere inserite in un doppio modulo.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 230 dell’8 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’eccedenza a credito, riportata nel quadro VX, può essere fruita in compensazione tramite modello F24 con i debiti fiscali e contributivi che sono maturati successivamente all’apertura della procedura concorsuale.
In altre parole, se il debito IVA si riferisce ad un periodo d’imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare una dichiarazione IVA 2021 con due moduli: uno con le operazioni precedenti al fallimento e una con le operazioni attive e passive del 2020.
Dichiarazione IVA 2021: per operazioni pre e post fallimento è necessario un doppio modulo
Il curatore dovrà presentare un doppio modulo per le operazioni pre e post fallimento, nella dichiarazione IVA 2021.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 230 dell’8 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 230 dell’8 aprile 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Esigibilità IVA operazioni ante fallimento - compilazione della dichiarazione annuale IVA.
Il caso concreto presentato all’Amministrazione finanziaria consiste in un debito IVA riferito al fallito e relativo ad un periodo di imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale.
Lo spunto per il chiarimento nasce dal quesito dell’istante, un curatore fallimentare di una società. Il soggetto ha innanzi tutti chiesto delucidazioni, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, sul trattamento dell’IVA di rivalsa relative alle cessioni di contratti sportivi effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale del 2019.
Nel caso concreto l’incasso del corrispettivo è stato effettuato nell’anno successivo, dopo l’apertura della citata procedura concorsuale.
In prima battuta all’istante è stato risposto che la rivalsa relativa a prestazioni antecedenti al fallimento ma addebitata nel corso della procedura concorsuale, non rappresenta un debito prededucibile ma concorsuale.
Alla luce di tale interpretazione, le fatture emesse nel 2020 riguardanti le cessioni avvenute nel 2019 devono essere annotate in modo separato e non devono essere inserite nel debito IVA riportato nella liquidazione periodica e annuale.
Il curatore deve quindi comunicare celermente all’Amministrazione finanziaria il debito non versato per inserirlo, anche tardivamente, nel passivo.
Il nocciolo della questione è la compilazione della dichiarazione IVA annuale 2021 e relativa al periodo di imposta 2020: come dovrà compilare tale modello per tenere separate le prestazioni precedenti al fallimento e quelle del 2020, per la compensazione dell’eccedenza IVA?
Dichiarazione IVA 2021: doppio modulo e compilazione del quadro VX
La soluzione proposta dall’istante è quella di procedete con la compilazione di due moduli distinti.
Il primo modulo riferito al periodo precedente alla procedura concorsuale, ma con imposta esigibile dopo l’apertura del fallimento, il secondo modulo relativo all’anno 2020.
L’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall’istante e le indicazioni fornite in precedenza dalla direzione regionale.
Il debito IVA che è divenuto esigibile dopo l’avvio del fallimento, anche se riferito a ad operazioni precedenti a tale evento, non può considerarsi prededucibile.
Tale debito, infatti, partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali.
Dal momento che non è prevista una modulistica specifica per separare il debito IVA riferito al fallito che è emerso in un differente periodo d’imposta rispetto a quello dell’apertura della procedura concorsuale, l’istante deve presentare la dichiarazione IVA 2021, seguendo le istruzioni del punto A, paragrafo 2.3 “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa”.
La dichiarazione IVA dovrà quindi essere composta da due moduli:
- nel primo, dopo aver barrato la casella del rigo VA3, con le operazioni precedenti al fallimento e con imposta esigibile o detraibile nel 2020;
- il secondo con le operazioni attive e passive del 2020.
Nel caso di un debito IVA che emerga dalle operazioni già concluse prima del fallimento:
“...occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ...in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro”.
Ricordiamo che l’invio telematico della dichiarazione IVA 2021 rientra tra gli adempimenti del mese: la scadenza è il 30 aprile 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA 2021: modulo doppio per operazioni pre e post fallimento