Lotteria degli scontrini, le sanzioni per chi non adegua il registratore di cassa

La lotteria degli scontrini non prevede sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria da parte dell'esercente, ma è in ogni caso obbligatorio l'adeguamento del registratore di cassa telematico al nuovo tracciato 7.0 operativo dal 1° gennaio 2022. Facciamo il punto delle regole da conoscere.

Lotteria degli scontrini, le sanzioni per chi non adegua il registratore di cassa

Lotteria degli scontrini: quali sono le sanzioni previste per l’esercente?

Sul punto è bene evidenziare sin da subito che non è prevista alcuna sanzione per il negoziante che rifiuta di partecipare alla lotteria di Stato, ma in ogni caso resta obbligatorio adeguare il registratore di cassa al nuovo tracciato operativo dal 1° gennaio 2022.

Il tracciato 7.0, la cui obbligatorietà è stata più volte prorogata alla luce dell’emergenza sanitaria, prevede tra le numerose novità anche la possibilità di memorizzare il codice lotteria del cliente, ai fini della partecipazione alla lotteria.

Se quindi non è sanzionata la scelta dell’esercente di non aderire alla lotteria degli scontrini, dall’altro lato è sempre obbligatorio adeguare il registratore di cassa telematico al nuovo tracciato XML.

In caso contrario, i dati dei corrispettivi non vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, e si incorre quindi nella sanzione prevista per omesso invio.

Lotteria degli scontrini, le sanzioni per chi non adegua il registratore di cassa

Dopo le numerose proroghe previste alla luce dell’emergenza Covid-19, il 1° gennaio 2022 è diventato obbligatorio l’utilizzo del tracciato 7.0 per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo tracciato XML “Tipi Dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020” prevede, tra le novità, la possibilità di distinguere le diverse tipologie di operazioni (come ad esempio i corrispettivi non riscossi, resi e annulli e la ventilazione dell’IVA), così come consente di indicare l’importo effettivamente riscosso in caso di utilizzo di ticket fatturati a soggetti terzi.

La possibilità di acquisire il codice lotteria ai fini della partecipazione alle estrazioni del gioco a premi di Stato è una delle funzionalità ulteriori prevista dal nuovo tracciato obbligatorio dal 1° gennaio 2022.

Se quindi fino alla fine dello scorso anno l’esercente aveva la possibilità di operare con il tracciato 6.0 per adempiere all’obbligo dello scontrino elettronico, e quindi rimanere “fuori” dalla platea di esercenti pronti alla lotteria degli scontrini, così non è per l’anno in corso.

Partecipare alla lotteria degli scontrini, o quantomeno essere in linea con le regole tecniche predisposte a tal fine, diventa di fatto obbligatorio per tutti gli esercenti.

La mancanza di sanzioni specifiche in materia di rifiuto di acquisire il codice lotteria del cliente si affianca quindi alla disciplina sanzionatoria prevista in caso di mancato adeguamento del registratore di cassa telematico.

Dal 1° gennaio 2022 vengono scartati i flussi trasmessi con il precedente tracciato XML, e si incorre quindi nella sanzione per mancata trasmissione dei corrispettivi.

Sanzioni del 90 per cento per chi non adegua il registratore di cassa alla lotteria degli scontrini

Non adeguare il registratore di cassa telematico alla lotteria degli scontrini comporta quindi l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi o invio di dati incompleti o non veritieri.

In particolare, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, commi 1109-1115 della Legge di Bilancio 2021:

  • in caso di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, si applica una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta. In caso di violazioni inerenti i due diversi momenti, la sanzione applicata è unica;
  • nel caso in cui le violazioni di cui sopra non incidano sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione pari a 100 euro per trasmissione.

Viene inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese se sono commesse quattro violazioni in giorni diversi nel corso di 5 anni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.

Guardando inoltre alle sanzioni previste relativamente al registratore di cassa telematico, è prevista l’applicazione della sanzione pari al 90 per cento anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici.

La mancata richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica sono sanzionati per un importo che va dai 250 ai 2.000 euro. In caso di omessa installazione si applica invece una sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Si passa ad un minimo di 3.000 euro e fino ad un massimo di 12.000 euro in caso di manomissione e, in tal caso, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da 2 a 6 mesi.

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