Detrazioni fiscali, nel modello 730/2021 limiti di reddito e obbligo tracciabilità

Detrazioni fiscali: debuttano nel modello 730/2021 le nuove regole per le detrazioni IRPEF del 19%. Le novità riguardano i limiti di reddito, con una riduzione progressiva dei bonus fiscali per i redditi alti, e l'obbligo di tracciabilità, che lascia tuttavia fuori le spese per farmaci e quelle mediche sostenute presso il SSN.

Detrazioni fiscali, nel modello 730/2021 limiti di reddito e obbligo tracciabilità

Detrazioni fiscali nel modello 730/2021: nuove regole al debutto nella dichiarazione dei redditi.

Da quest’anno le detrazioni IRPEF del 19% sono sottoposte alle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. I rimborsi spettanti saranno di importo inferiore per i contribuenti con redditi elevati, con una riduzione progressiva in proporzione a quanto guadagnato nel 2020.

Inoltre, saranno detraibili soltanto quelle spese sostenute con strumenti tracciabili nel corso del 2020, ad esclusione di specifici oneri detraibili, tra cui le spese per farmaci.

In buona sostanza, chi nel 2020 ha guadagnato di più potrà detrarre di meno e chi, invece, avrà pagato in contanti le spese scaricabili non potrà accedere ad alcuna detrazione.

Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, come cambiano le detrazioni fiscali nel modello 730/2021.

Detrazioni fiscali, nel modello 730/2021 limiti di reddito e obbligo tracciabilità

L’art.1 comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato il regime delle detrazioni fiscali IRPEF al 19% (art. 15 del Tuir) sulla maggior parte delle spese, ed ha previsto la riduzione progressiva della percentuale di recupero in base al reddito complessivo del contribuente.

La decorrenza delle nuove regole, a partire dal 1° gennaio 2020, produrrà i suoi effetti pratici per contribuenti ed intermediari in sede di predisposizione del modello 730/2021,

In particolare, la Legge di Bilancio 2020 individua le modalità e i limiti di reddito entro cui avviene questa riduzione.

La rimodulazione operativa per le dichiarazioni del 2021 sui redditi 2020, infatti, si basa sulle seguenti fasce reddituali:

  • fino al 120.000 euro di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
  • da 120.000 euro a 240.000 euro di reddito, la quota di detraibilità diminuisce progressivamente più aumentano i guadagni percepiti;
  • al di sopra dei 240.000 euro la quota di detraibilità diventa 0.

In estrema sintesi, più ci si avvicina ai 240.000 euro annui, più la detrazione sarà inferiore, fino ad azzerarsi completamente una volta superata questa fascia reddituale.

Ma attenzione, queste modifiche non interessano tutte le spese che si sono sostenute nel 2020, ma vi sono degli oneri per i quali la detrazione IRPEF al 19% rimane uguale per tutti, a prescindere dal reddito percepito.

Sono esclusi dalla rimodulazione, infatti, i seguenti oneri:

  • spese sanitarie;
  • gli interessi dovuti nascenti da mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • interessi dovuti nascenti da mutui agrari;
  • spese sostenute per ristrutturazioni di immobili.

Detrazioni fiscali 2021: l’obbligo della tracciabilità per le spese sostenute dal 2020

Dal 1° gennaio 2020 alcune spese detraibili nella misura del 19%, per essere scaricate in sede di dichiarazione, dovevano essere obbligatoriamente sostenute con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

Strumenti tracciabili che, nel dettaglio, sono i seguenti:

  • bancomat;
  • carta di credito o carte prepagate;
  • assegni bancari e assegni circolari;
  • bonifico bancario o postale.

Questo è ciò che ha stabilito l’art. 1, comma 679 della citata Legge di Bilancio 2020.

Tuttavia, la misura, come specificato nel successivo comma 680 della medesima legge, non riguarda indistintamente tutte le spese detraibili in quanto sono scaricabili, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato, i seguenti oneri:

  • le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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